Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

Sul tema si è espresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la propria nota n. 5941 del 05/04/2022 :
per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri), l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il sopra citato D.M. n. 39/2020 si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione. Si deve rammentare che per detti enti, qualora esercitanti l’attività da uno o più esercizi, grava comunque l’obbligo di allegare alla domanda di iscrizione l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione [articolo 8, comma 5, lettera c) del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020]. Tali bilanci,in quanto redatti antecedentemente alla qualificazione dell’ente quale ETS e quindi del suo assoggettamento alle disposizioni del Codice e della relativa disciplina attuativa, non devono essere conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020. Resta naturalmente aperta la possibilità che l’ente, per sua libera scelta, ancor prima di conseguire l’iscrizione al RUNTS, abbia deciso di conformare il proprio bilancio al modello recato dal già citato D.M. n. 39/2020
Secondo quanto riportato nella nota (…)
Si deve rammentare che per detti enti, qualora esercitanti l’attività da uno o più esercizi, grava comunque l’obbligo di allegare alla domanda di iscrizione l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione [articolo 8, comma 5, lettera c) del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020].
Teoricamente perciò gli enti in questione (la ASD e l’ETS) dovrebbero già aver depositato (al momento della richiesta di iscrizione al Runts) i bilanci precedenti.
Per quanto riguarda le OdV e le APS trasmigrate ex lege nel Runts, nella nota si afferma che:
Tuttavia, poiché il bilancio 2021 contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Codice, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza, è necessario che tutte le ODV e le APS
coinvolte in tali procedimenti effettuino il deposito del bilancio 2021, successivamente all’iscrizione al RUNTS, con l’opportuna sollecitudine, entro 90 giorni dalla predetta iscrizione. Qualora il competente ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito, esso potrà avviare il procedimento di cui all’articolo 48, comma 4 del Codice, assegnando un termine, di carattere perentorio, entro il quale l’ente dovrà provvedere all’adempimento in questione, incorrendo, in caso di mancato adempimento, nella cancellazione dal Registro.
In conclusione:
posto che i due enti in questione fossero già esistenti e operanti antecedentemente al 1° gennaio 2024, nel fascicolo della documentazione presentata per ottenere l’iscrizione al Runts, dovrebbero già aver depositato i bilanci dei due esercizi precedenti a quello del 2024.
Quest’ultimo andrà redatto secondo gli schemi di cui al d.m. MLPS 05/03/2024.
A parere di chi scrive pertanto non è necessario riportare la comparazione con l’esercizio 2023, secondo quanto indicato nel principio contabile OIC 35 dove, pur auspicando la riclassificazione anche dell’esercizio precedente (paragrafi 32 e 33) si afferma che, qualora tale riclassificazione sia particolarmente complessa, si può soprassedere alla stessa pubblicando unicamente i dati relativi dell’esercizio 2024 (nel vostro caso) per poi proseguire con la normale comparazione per gli esercizi successivi.