Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Nella risposta al quesito precedente (si trova qui: Ricavi per il servizio di tesseramento nei confronti dei tesserati) è stato spiegato che, in presenza di un rapporto sinallagmatico, si configura sempre l’esistenza di un corrispettivo specifico di natura oggettivamente commerciale.
In altri termini, se il sodalizio sportivo offre un servizio (prestazione) e, in cambio, riceve del denaro (controprestazione), il corrispettivo specifico incassato dal sodalizio è sempre considerato, ai fini tributari, un corrispettivo commerciale.
Nel caso di specie, la somma pari a euro 10 incassata dal sodalizio sportivo (comunque la si voglia chiamare e definire) rappresenta un corrispettivo commerciale specifico relativo a un servizio offerto nei confronti del tesserato.
Tale corrispettivo può godere del beneficio della decommercializzazione, ovvero della non imponibilità ai fini IRES, IRAP e IVA, se sono rispettati (nella forma e nella sostanza) tutti i requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente in materia (art. 148 – TUIR, art. 4 e art. 10 – DPR IVA).
Tra tali requisiti è previsto il fondamentale nesso diretto di causalità tra servizio offerto (quindi, corrispettivo incassato) e perseguimento della missione istituzionale del sodalizio sportivo: il servizio (e il relativo corrispettivo) deve essere finalizzato alla promozione diretta delle attività sportive dilettantistiche statutariamente previste e riconosciute.