Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Con riferimento ai lavoratori sportivi e con rapporto di co.co.co., la trasferta è valutata rispetto alla sede di lavoro, nel senso che potranno essere rimborsate al lavoratore, in regime di esenzione fiscale e contributiva, le spese sostenute per la partecipazione a gare, eventi, manifestazioni sportive e simili se svolte al di fuori del comune in cui ha sede, ad esempio, la struttura sportiva indicata come “sede di lavoro” nel contratto di collaborazione. Non rileva pertanto a tal fine la residenza del collaboratore.
Tale impostazione di esenzione, sia ai fini fiscali che previdenziali, è determinata ritenendo applicabili ai redditi percepiti da tali collaboratori sportivi, di cui agli art. 25 ss. del D.lgs. 36/2021, le disposizioni di cui agli artt. 51 e 52 del TUIR (DPR 917/1986) in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; e ciò pur in assenza di una circolare di conferma da parte dell’Agenzia delle entrate, secondo cui, per i percettori di tali redditi (tra cui, appunto, ricomprendibili anche quelli dei co.co.co. sportivi), le indennità chilometriche possono essere rimborsate in esenzione da imposizione fiscale e contribuzione previdenziale (non concorrono quindi alla determinazione della franchigia fiscale, pari a euro 15mila, e a quella previdenziale, pari a euro 5mila) se adeguate ai parametri definiti periodicamente dall’ACI.