A) In cosa consiste l’accisa ridotta?
Nel fatto che, come vedremo, l’aliquota dell’accisa sul gas naturale è molto diversa fra usi civili e usi industriali e, a norma dell’art. 26, comma 3, del “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (da qui in avanti T.U.A.),
“Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali … nonché gli impieghi … negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro“.
In sostanza, il consumo di gas naturale per “gli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro” è soggetto all’aliquota stabilita per gli usi industriali, nettamente inferiore a quella stabilita per gli usi civili.
B) Il requisito soggettivo e oggettivo
Il requisito soggettivo non è chiaramente specificato dalla legge, che parla solo di “impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro“, senza individuare esplicitamente da chi.
Soccorre sul punto la Circolare 64/2000, che menziona espressamente “tutte quelle strutture (associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che svolgono la propria attività senza fine di lucro, per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente dilettantistico“, definendo quindi con sufficiente chiarezza (oltre che con ampiezza) quale sia la platea dei destinatari.
La Circolare prosegue poi definendo cosa si debba intendere per attività sportiva dilettantistica, ma sul punto è evidentemente superata dal D.Lgs. 36/2021, che di tale attività ha finalmente dato una definizione chiara e precisa.
Ci pare sufficientemente chiaro il requisito soggettivo dell’agevolazione: deve trattarsi di utilizzatori senza scopo di lucro, quindi certamente le asd e ssd iscritte al RAS, come pure gli enti che svolgono attività sportiva iscritti al RUNTS; più eventuali altri soggetti, sempre senza scopo di lucro e sempre svolgenti attività sportiva dilettantistica, non iscritti in tali Registri.
È evidente che l’iscrizione nei Registri certifica l’assenza di scopo di lucro e l’iscrizione al RAS certifica anche lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, mentre in caso di non iscrizione nei Registri ciò dovrà essere adeguatamente dimostrato, non solo con la previsione statutaria ma anche con l’effettiva applicazione di tale previsione.
Anche per quanto riguarda il requisito oggettivo è di fondamentale aiuto la citata Circolare 64/2000, secondo la quale “debbono considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas metano negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi del predetto combustibile in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse al predetto impianto“.
Con l’ulteriore affermazione che “I consumi in parola debbono ritenersi ammessi alla particolare aliquota di accisa anche quando il combustibile è impiegato solamente nella struttura annessa e l’impianto sportivo per le sue caratteristiche strutturali non utilizza il gas metano” (in altre parole, l’agevolazione si applica p.es. agli spogliatoi annessi al campo da calcio o rugby o alla pista di atletica, impianti all’aperto e quindi ovviamente non riscaldabili a metano).
Completa l’inquadramento del requisito oggettivo la sentenza della Corte di Cassazione n. 25980/2019 che decide, respingendolo, sul ricorso contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che a sua volta aveva respinto l’appello dell’impresa erogatrice del gas (in caso di accertamento, esso viene effettuato non nei confronti dell’utilizzatore finale, bensì nei confronti dell’erogatore del servizio, che ha il dovere di applicare l’accisa corretta), a cui era stata contestata l’applicazione dell’aliquota ridotta a un impianto sportivo che al suo interno conteneva un thermarium.
Nella motivazione si legge che “La previsione normativa in esame incentra il presupposto per il riconoscimento dell’uso industriale dell’attività svolta sulla peculiare caratteristica degli impianti sportivi, precisamente sul fatto che la qualifica in esame è strettamente connessa alla circostanza che nei suddetti impianti deve svolgersi esclusivamente attività sportiva dilettantistica“.
Collegando le due fonti, possiamo dire che spetta l’agevolazione se nell’impianto si svolgono attività sportive o attività a essa naturalmente accessorie, non spetta più se oltre a tali attività ne vengono svolte altre.
Ma il confine fra le prime e le seconde spesso non è così facile da tracciare, perché la sentenza menziona più volte il criterio di accessorierà (in analogia con il termine “annesso” che utilizza la circolare), sostenendo in sostanza che la sentenza di appello nella sua motivazione non l’ha ritenuta esistere, e la ricorrente non ha contestato tale parte della motivazione:
– “Il passaggio motivazionale del giudice del gravame, con il quale si è ragionato sulla non accessorietà degli ulteriori impianti esistenti rispetto a quelli ove si svolge l’attività sportiva, non è stato oggetto di censura da parte della ricorrente“
– e ancora “il motivo di ricorso in esame non tiene in alcun modo, come detto, della ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha espresso la propria valutazione di fatto in ordine alla insussistenza di un rapporto di accessorietà tra l’utilizzo degli ulteriori impianti esistenti e quelli destinati allo svolgimento dell’attività sportiva“.
La decisione è quindi contraria alla ricorrente, ma il citato e ribadito concetto di accessorietà autorizza a pensare che, qualora tale accessorietà fosse stata meglio dimostrata, forse la decisione avrebbe potuto essere diversa.
Da tutto quanto qui sopra esposto possiamo desumere i seguenti principi:
– l’agevolazione spetta anche se l’impianto non è destinato alla sola attività sportiva dilettantistica, ma pure alle attività a essa annesse/accessorie
– tale annessione/accessorietà è esplicitamente riconosciuta in “docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi” mentre per gli “ecc.” deve essere adeguatamente dimostrata.
C) L’entità del tributo
Abbiamo scritto che l’aliquota dell’accisa per gli impianti industriali è nettamente inferiore a quella per gli usi civili, ma quali sono tali aliquote?
L’accisa si compone sostanzialmente di due voci diverse: l’accisa propriamente detta, e l’addizionale regionale.
La prima è determinata su base nazionale, la seconda varia (e non di poco) da regione a regione.
Occupiamoci prima dell’aliquota nazionale, della quale citeremo anche le fonti; di quelle regionali daremo dati più semplificati, sennò scriviamo venti pagine di numeri ….
a) L’allegato 1 al Testo Unico sulle accise (T.U.A. 504/1995)
Punto di partenza è l’art. 1 di tale allegato, il quale stabilisce i seguenti importi:
“Gas naturale:
– per autotrazione: lire zero;
– per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
– per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda …: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale …: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: …“
Quindi, per quanto qui ci interessa, e sapendo che aliquote di vantaggio sono stabilite per le regioni del Mezzogiorno, il T.U.A. stabilisce (o, più correttamente, stabiliva) i seguenti importi per mc:
– 1,0329 centesimi di euro, per usi industriali
– 17,1463 centesimi di euro, per usi civili.
b) Il d.p.c.m. 15/1/1999
Tale decreto all’art. 1 stabilisce che
“Le aliquote di imposta sui seguenti prodotti sono determinate nella seguente misura: … gas metano:
… per combustione per usi industriali: lire 24,2 per metro cubo
… per altri usi civili: lire 335,57 per metro cubo“
c) Il D.Lgs. 26/2007
Tale decreto all’art. 1 stabilisce che
“A decorrere dal 1 gennaio 2008: a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili … e’ determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo“
d) La legge 203/2008
L’art. 2, comma 11, di tale legge recita
“A decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356“.
Il richiamato art. 4 del D.L. 356/2001 stabilisce che
“l’accisa sul gas metano … e’ ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali … con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno“.
e) La conclusione, per quanto riguarda le accise
Questo turbinìo di disposizioni porta alle seguenti aliquote attualmente in vigore:
i) per usi industriali, 1,2498 centesimi di euro al mc, ridotti a 0,7499 per consumi superiori a 1.200.00 mc
ii) per usi civili:
– per consumi fino a 120 metri cubi annui: 4,4 centesimi di euro per mc;
– per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: 17,5 centesimi di euro per mc;
– per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: 17 centesimi di euro per mc
– per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: 18,60 centesimi di euro per mc;
f) Le addizionali regionali
Come anticipato, ogni regione ha stabilito aliquote diverse, e alcune di esse più di una (p.es. la Liguria ha individuato tre diverse “zone climatiche”, l’Abruzzo due).
Abbiamo reperito una tabella con riferimento al mese di gennaio 2022, nella quale troviamo:
– per gli usi industriali, importi molto simili, fra un minimo di 0,51650 centesimi a un massimo di 0,62490 (sempre con la riduzione per i consumi superiori a 1.200.000 mc)
– per gli usi civili, differenze invece estremamente rilevanti, con importi, per consumi superiori a 1.560 mc annui, che vanno dai 0,51650 centesimi dell’Umbria ai 3,10000 della Campania.
g) L’entità dell’agevolazione
Elaborando i dati che abbiamo riportato qui sopra, abbiamo infine individuato la differenza percentuale fra usi industriali e usi civili, ovvero l’entità dell’agevolazione per i sodalizi sportivi che possono avvalersi di essa.
La somma di accise e relativa addizionale regionale per uso industriale, per consumi superiori a 480 mc annui (facendo una media fra consumi inferiori e superiori a 1.560 mc), e quindi il carico fiscale sulle asd/ssd che si possono avvalere dell’agevolazione è, a seconda delle regioni, fra un minimo del 8,85% e un massimo del 9,96% di quelle dovute per usi civili: la differenza è veramente notevole.
D) Come richiederla?
Al momento della stipula del contratto di fornitura, di norma la modulistica predisposta dagli enti erogatori prevede la possibilità di richiederla; si tratterà quindi di “crocettare” tale opzione, solitamente allegando lo statuto e/o il certificato di iscrizione al RAS ed eventualmente una dichiarazione del rispetto del requisito oggettivo.
Se non è stata richiesta al momento della stipula del contratto, si potrà richiederla successivamente, con una comunicazione apposita, o in forma cartacea, o attraverso il sito Internet dell’ente erogatore.