L’approfondito articolo di Biancamaria Stivanello (Il Decreto Milleproroghe e l’approvazione dei bilanci), pubblicato sulle pagine di Fiscosport qualche giorno fa, ben ripercorre le varie disposizioni emergenziali che si sono susseguite in questi ultimi 12 mesi in materia di approvazione dei bilanci e che sono oggi aggiornate dal recente decreto “Milleproroghe” (d.l. 183/2020 convertito con la l. 21/2021) che, all’art. 3, co. 6, modifica l’art. 106 del decreto “Cura Italia” (d.l. 18/2020) che aveva sancito la proroga per i bilanci del 2019.
Relativamente all’estensione della proroga anche al mondo non profit, il comma 8-bis dell’art. 106 del decreto Cura Italia recita “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”
La conseguenza è che dalla possibilità di applicare la proroga per l’approvazione dei bilanci 2020 sono escluse per tre importanti tipologie di enti: onlus, aps, odv.
Quali le motivazioni di tale esclusione?
Pare che non ve ne siano.
Banalmente, la domanda che il legislatore avrebbe dovuto porsi e non si è posto è: “Perché quel comma aveva escluso onlus, odv, aps dalla proroga?”
E la risposta sarebbe stata semplice: perché il d.l. 18/2020 conteneva una specifica disposizione, già in sede di prima stesura, che prevedeva appositamente la proroga per queste tre tipologie di enti, l’articolo 35, co. 3, legando la proroga per l’approvazione del bilancio al termine del periodo emergenziale (nostra l’enfasi della parte che interessa):
“3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto…“
Pertanto, il Milleproroghe ha modificato l’art. 106 del d.l. 18/2020 mantenendo invariata la disposizione del comma 8-bis, come se fosse sempre applicabile nei confronti di ONLUS, ODV e APS la proroga dell’art. 35 del medesimo decreto.
Occorreva invece modificare anche il comma 8-bis eliminando la frase “diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”
Il testo corretto avrebbe dovuto essere: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni”.
Banale? Forse sì.
Ma non è stato fatto. E ora è assolutamente necessario correggere con un ulteriore intervento normativo, che risolva il pasticcio fatto!
Questi i testi normativi citati:
Art. 3, co. 6 DL 183/2020, convertito in L. 21/2021
6. All’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole: “è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” e il secondo periodo è soppresso; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”
Art. 106 dl 18/2020 (Cura Italia)
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizioè convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. È facoltà delle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civile di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.
2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
…
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Articolo 104, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.