1. Il "vecchio spesometro"
Nessun dubbio si pone per gli enti no profit titolari di partita Iva in regime semplificato o ordinario, che sono soggetti all'obbligo in questione come tutti gli altri titolari di partita IVA.
La questione è più delicata e articolata per le associazioni di qualsiasi genere (e in particolare le pro-loco e le associazioni e società sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfetario di cui alle legge 398/1991, perché le stesse devono aver riguardo a tale adempimento sia relativamente alle fatture emesse che a quelle di acquisto che si riferiscono alla sfera commerciale, nonostante siano esonerate dalla registrazione di queste ultime.
Mentre per le fatture emesse non vi sono né dubbi né particolari problematiche operative, per quanto riguarda le fatture di acquisto non tanto i dubbi quanto le problematiche applicative sono di non poco conto, dato che una grossa parte delle fatture d'acquisto si riferiscono promiscuamente sia alla sfera istituzionale sia alla sfera commerciale. A tal proposito, nelle risposte alle FAQ, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che "l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali" ma, stante la difficoltà di operare tale suddivisione, la gran parte delle associazioni hanno optato per la comunicazione dei dati relativi a tutte le fatture.
Non esitiamo a dire che tale approfondimento era già in programma per la newsletter n. 4 del 28/2/2017, ma che all'interno della Redazione Fiscosport sono sorti dubbi sulla effettiva portata della norma. Fautori del "favor rei" e del "buon senso" propendono per la retroattività della norma, dal momento che il chiarimento riguarda il D.L. 78/2010, anche se la circolare n. 1/2017 dell'Agenzia delle Entrate sembra parlare del "novellato art. 21", mentre i fautori di una interpretazione più strettamente letterale sono di diverso avviso, quantomeno per prudenza.
2. Il "nuovo spesometro"
L'art. 4 del D.L. 193/2016 ha modificato, con decorrenza dall'anno 2017, l'art. 21 del D.L. 78/2010, disciplinando quello che è oramai denominato "nuovo spesometro", che avrà cadenza trimestrale, il cui primo comma contiene fra le altre una modifica di estrema rilevanza proprio per i soggetti "in Regime 398": mentre il vecchio testo richiedeva si tenesse conto di "tutte le operazioni attive e passive effettuate", il nuovo fa riferimento a "tutte le fatture emesse .. e .. quelle ricevute e registrate".
L'obbligo di indicazione nello spesometro riguarda quindi dal 1/1/2017 le fatture di acquisto "registrate", e non più tutte le operazioni passive; siccome i soggetti in "Regime 398" non sono tenuti alla registrazione delle fatture di acquisto, gli importi di tali documenti non dovranno più essere inclusi nello spesometro. Tale interpretazione è confermata dalla Circolare 1 del 7/2/2017, che fornisce chiarimenti su due norme, l'art. 1, III comma, del D. Lgs. 127/2015 (trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute) e appunto l'art. 21 D.L. 78/2010 (spesometro).
Al punto 4, lettera "f", relativo alla prima di tali disposizioni, la Circolare stabilisce che i soggetti in "Regime 398" "non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perchè, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo di registrazione". Al successivo punto 5, relativo appunto allo spesometro, precisa che "i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali … valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010".
Ciò significa che dal 2017 lo spesometro dei soggetti in Regime 398 dovrà contenere solo i dati relativi alle fatture emesse, mentre lo spesometro relativo al 2016, da presentare entro il prossimo 20/4/2017, SEMBRA (salvo chiarimenti che sarebbero quanto mai opportuni!) soggiacere ancora alle regole "vecchie" e quindi sarebbe ancora richiesta l'indicazione anche delle fatture di acquisto, nei limiti illustrati sopra: operazione anacronistica e quanto mai inutile, essendo già uscito un chiarimento.
3. Dettagli, dubbi e cautele …
Per quanto riguarda il 2017, per i soggetti in "Regime 398", varrà l'esonero per gli acquisti, ma la cadenza sarà per tutti provvisoriamente SEMESTRALE, per poi diventare trimestrale dal 2018, con il seguente calendario:
1° semestre 2017 —> 18 settembre 2017
2° semestre 2017 —> 28 febbraio 2018
1° trimestre 2018 —> 31 maggio 2018
2° trimestre 2018 —> 31 agosto 2018.
Proprio la motivazione dell'esonero lascia però aperti alcuni dubbi, fra i quali segnaliamo:
– per quanto riguarda le S.s.d.rl., è vero che esse si avvalgono delle medesime agevolazioni fiscali delle a.s.d., e quindi anche del "Regime 398", ma stante la loro natura di società di capitali esse sono comunque obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e quindi anche alla registrazione delle fatture di acquisto; è vero che non vi sono tenute ai fini fiscali, ma un chiarimento ufficiale sul punto sarebbe certamente gradito
– ci risulta che non poche associazioni tengano comunque un registro IVA acquisti o per comodità contabile, o per prudenza (dato che ancora molti Uffici, nonostante la giurisprudenza pacificamente di segno opposto, in sede di disconoscimento del Regime 398 negano la detrazione dell'IVA sulle fatture di acquisto non riportare sull'apposito registro), in caso di tale tenuta "per scelta e non per obbligo" ci pare chiaro che l'esonero dallo "spesometro acquisti" rimanga, ma anche su questo punto un chiarimento potrebbe evitare contenziosi inutili.
Dal momento che rimane ancora qualche dubbio, che i termini di cui sopra sono "in là nel tempo", e che sono state inoltrate richieste di modifiche da più parti all'Agenzia delle Entrate, non ci soffermeremmo su tali NUOVI adempimenti, anche perchè coinvolgono altri discorsi legati alla trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture e alle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA, che saranno oggetto di successivi puntuali approfondimenti.