Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
L’iscrizione alle liste del 5 per mille è possibile soltanto per le associazioni sportive dilettantistiche, e non anche per le società sportive dilettantistiche.
In effetti non vi è alcun riferimento normativo che escluda le società. Vi è piuttosto una disciplina che prevede che possano fare domanda per il 5 × 1000 soltanto le associazioni sportive: secondo quanto ci risulta nessuna fonte normativa fa mai cenno alle s.s.d.; inoltre i documenti di prassi (da quelli dell’Agenzia delle Entrate a quelli del CONI) menzionano sempre e soltanto le sole associazioni sportive. Esiste infine una circolare CONI del 28/03/2014 che addirittura esclude espressamente che al 5 per mille possano concorrere le società (“le società di capitali sono escluse dal beneficio“).
Sotto il profilo dell’interpretazione normativa, poi, varrebbe a contrariis anche il fatto di non poter applicare il primo comma dell’art. 90, l. 289/02 (che dispone “… le disposizioni della legge 16/1/1991, n. 398 e successive modificazioni e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro…) in quanto non ci troviamo di fronte a una norma tributaria; il 5 per mille non è un’agevolazione fiscale, bensì un’erogazione liberale in cui l’Agenzia delle entrate è un “terzo necessario” per l’adempimento del contratto (di donazione/erogazione liberale: principio sancito dalla Corte Costituzionale nel 2007 con la sentenza n. 202).
Sul 5 per mille 2023 si veda da ultimo 5 per mille: domanda entro l’11 aprile per le a.s.d. non ancora iscritte nelle liste