Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Le figure del socio e tesserato sono state analizzate in numerosi articoli, a cui si rimanda per un approfondimento.
In estrema sintesi, il socio è il soggetto interessato a fare parte della compagine associativa, condividendone finalità e ideali.
Il rapporto associativo, che prende vita dalla domanda di ammissione dell’aspirante socio secondo le modalità indicate nello statuto, si perfeziona al momento di accoglimento della stessa ed è a tempo indeterminato (salvo recesso o esclusione).
Il rapporto citato è bilaterale (perfezionandosi fra l’ente e il socio) ed è regolato dall’autonomia privata, la cui espressione principale è costituita dallo statuto.
Profondamente differenti sono le caratteristiche del tesseramento che è un atto perlopiù trilaterale (riguardando un rapporto che si perfeziona fra l’atleta e l’organismo sportivo di riferimento per mezzo dell’associazione), ha durata annuale ed è finalizzato a consentire l’ingresso dell’atleta nel mondo sportivo, presupposto imprescindibile per potere praticare attività sportiva (agonistica).
Come già sottolineato in altri articoli, considerate le diverse caratteristiche, lo status di associato e tesserato possono (o meno) coincidere nella stessa persona.
Fatta questa sintetica e doverosa premessa, è evidente come lo status di tesserato si riveli requisito insostituibile per svolgere attività sportiva. Il tesseramento – istituto che, ricordiamo, per la prima volta trova una sua disciplina all’interno della riforma dello sport, agli artt. 15 ss. del d. lgs. 36/2021 – è l’unico atto che, attraverso il legame con l’organismo sportivo di riferimento, consente di entrare a fare parte del mondo sportivo e praticarne le attività. Lo status di tesserato, del resto, attribuisce particolari diritti, tra cui la copertura assicurativa per eventuali infortuni che potrebbero derivare dalla pratica sportiva.
In definitiva, è chiaro come il tesseramento costituisca presupposto imprescindibile per la pratica di attività sportiva riconosciuta nell’ambito dello sport istituzionalizzato (facente riferimento al sistema CONI) e in particolare per la partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali e internazionali approvate e/o indette dall’organismo sportivo, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso organismo.
Una simile affermazione in realtà non è conseguenza dell’entrata in vigore della riforma dello sport, essendo piuttosto riconducibile ai principi fondamentali del sistema sportivo.
Il fatto che l’aspirante socio entri a fare parte del sodalizio al fine di praticare sport non gli attribuisce dunque il diritto di vedersi riconosciuta l’attività né le relative tutele; ciò è possibile solo in virtù dell’acquisizione dello status di tesserato. In altri termini certamente potrà praticare sport ma senza poter partecipare alle competizioni dell’organismo sportivo e senza copertura assicurativa infortunistica.
Di contro, il soggetto tesserato che non abbia acquisito anche la qualifica di associato, non potrà esercitare i diritti tipici degli associati (diritto di voto, di partecipazione alle assemblee) nell’associazione per mezzo della quale ha conseguito il tesseramento all’organismo sportivo.
Se, quindi, da un lato, è indubbia la necessità di avere un numero congruo di associati, funzionale al rispetto del principio di democraticità dell’ente, dall’altro, non può trascurarsi l’insostituibilità della figura dei tesserati per svolgere attività sportiva.