Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Le questioni da affrontare sono più di una, e non a tutte si potrà dare una risposta certa, quindi procediamo per ordine.
L’art. 1 del d.p.c.m. 13/10/2020, al sesto comma, lettera “g” ha stabilito che
“lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello sport è consentito … nel rispetto dei protocolli“.
Tale “successivo provvedimento” è stato emanato lo stesso giorno e all’art. 1 (e unico) ha stabilito che “Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, si intendono per discipline sportive «da contatto» quelle elencate alla tabella allegata al presente decreto“; nella tabella allegata sono comprese tutte le discipline della danza sportiva.
Poiché ogni provvedimento successivo ha sempre usato la medesima terminologia “sport di contatto”, anche se nel d.m. è scritto “ai fini dell’applicazione del …” possiamo dare per pacifico che la lista allegata a tale decreto abbia valenza generale, almeno fino a quando non ne sarà pubblicata una diversa.
Quindi: sì, la danza sportiva è uno sport di contatto.
Chiarito questo, non vediamo come non si applichi anche alla danza sportiva l’art. 6, III comma, del d.l. 52/2021, che recita:
“A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto“
Tutto chiaro e semplice? Non del tutto, per due ordini di motivi.
In primo luogo, l’attività deve essere svolta nel rispetto delle linee guida, ovvero dei protocolli delle Federazioni sportive o degli Enti di promozione sportiva, ma quali protocolli?
La FIGC ci risulta essere l’unica Federazione che ha già emanato con grande tempestività, in data 6 maggio, le “Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche …,dilettantistiche e giovanili … non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale“, mentre per gli altri Enti o Federazioni riteniamo che non possano che applicarsi, in attesa dell’emanazione dei nuovi, i “vecchi” protocolli, predisposti sulla base delle disposizioni antecedenti il divieto generalizzato di svolgimento dell’attività sportiva conseguente alla “scomparsa” delle zone gialle.
Non possiamo esserne completamente sicuri, perché da allora qualcosa è cambiato nella gestione della pandemia, ma non crediamo che sia da questo aspetto che possano derivare problemi per lo svolgimento dell’attività.
Il problema per la danza è proprio nell’ultima frase della domanda, nella quale si parla di “serate contingentate per la ripresa del ballo di coppia“, dalla quale emerge una questione che purtroppo è ben radicata nell’immaginario collettivo e anche nella mente di alcuni verificatori: dove finisce la “danza sportiva” e dove inizia il “ballo di coppia”?
Quand’è il confine fra un corso sportivo e una serata danzante? Dipende dal luogo in cui si svolge (una palestra, la sede di una associazione, o la vietatissima sala da ballo)? Dipende dalle modalità (sotto la guida di un istruttore o no)? Dipende dal fatto che siano o meno somministrati alimenti e/o bevande? Dipende da chi la organizza, sodalizio sportivo o gestore di uno spazio attrezzato? Dall’età dei partecipanti? Dal fatto che chi balla in coppia sia “congiunto”?
Nel nostro sistema giuridico e regolamentare manca addirittura una definizione di cosa sia l’attività sportiva, e il problema dei suoi confini non riguarda solo la danza: riguarda il c.d. “nuoto libero” nelle piscine e le attività svolte in palestra, per citare solo gli esempi più comuni; quindi riteniamo che non si possa che valutare caso per caso, senza pretendere di “tirare la corda” fino a voler legittimare abusi, e senza voler “essere assolutamente tranquilli”, cosa che sappiamo essere spesso impossibile.
Come indicazioni di carattere generale riteniamo che sia ragionevole ritenere necessario e sufficiente il rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti:
- l’attività dovrà essere organizzata da un sodalizio sportivo, affiliato alla FIDS o a un Ente di promozione sportiva, rispettandone requisiti e regole
- gli atleti dovranno essere tesserati, e in possesso di regolare certificazione medica
- si dovrà trattare di attività “didattica o agonistica”, quindi o di una competizione, o di allenamenti per partecipare a una competizione (quindi da atleti tesserati come agonisti e in possesso della specifica certificazione medica), o di corsi, svolti quindi sotto la direzione di un istruttore qualificato.
Nel rispetto, formale e sostanziale, di tali requisiti, a nostro parere si può ragionevolmente ritenere di rientrare nell’attività sportiva e quindi praticabile, all’aperto, dal 26 aprile.
(Per “rispetto sostanziale” intendiamo dire che se gli “atleti in panchina” sorseggiano mohito, l’istruttore fa il dj e le sue indicazioni tecniche sono “forza ragazzi tutti in pista”, se arrivano i vigili ci si difende male … Giustamente.)