Il quesito
Risposta di: Maurizio FALCIONI

L’importo del rimborso forfettario erogato al volontario sportivo di cui al comma 2 dell’art. 29 del D.lgs. 36/2021, obbliga la compilazione della Certificazione Unica (CU) esclusivamente nel caso in cui l’erogazione del rimborso forfettario determina il superamento della franchigia previdenziale (€ 5.000,00) di cui al comma 8bis dell’art. 35 del D.lgs. 36/2021.
Ma andiamo con ordine:
- il rimborso forfettario delle spese sostenute dal volontario per attività sportive svolte anche nel proprio Comune di residenza, non è un compenso;
- le istruzioni ministeriali alla CU 2025 a pagina 2 indicano …devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16/03 le CU relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e ai redditi diversi … entro il 31/03 le CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione del 770, ossia entro il 31/10, per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata;
- come detto, i rimborsi spese forfettari non sono nulla di tutto ciò per cui non vanno in CU;
- l’ultima parte del comma 2 dell’art.29 del D.lgs. 36/2021 indica che il rimborso forfettario concorre al superamento del limite previsto dal comma 6 dell’art. 36 (esenzione irpef fino a € 15.000,00). E’ pertanto un elemento / valore che deve essere tenuto in considerazione dal committente sportivo che elargisce un compenso di cococo sportivo, ma non rileva, ai fini fiscali, per il sodalizio che eroga il rimborso forfettario al proprio volontario;
Però sempre nell’ultima parte del comma 2 dell’art. 29 D.lgs. 36/2021 si dispone che il rimborso forfettario concorre invece al superamento del limite di non imponibilità ai fini previdenziali previsto dal comma 8bis dell’art.35 del medesimo D.lgs. 36/2021, relativo alla franchigia previdenziale ai fini contributivi fino a € 5.000,00, oltre cui occorre versare contributi all’INPS. Pertanto quando l’Ente eroga al proprio volontario un rimborso spese forfettario deve:
a) tenere conto se lo sportivo percepisce o ha percepito da altre realtà compensi di collaborazione sportiva dilettantistica
b) conoscerne l’importo.
Ciò in quanto l’erogazione di quel rimborso forfettario potrebbe far superare, in capo al volontario sportivo, la franchigia previdenziale di € 5.000,00 ed essere pertanto assoggettato a imposizione contributiva.
In tal caso (e solo in tal caso) l’Ente che ha erogato tale rimborso forfettario assoggettato a imposizione contributiva deve compilare esclusivamente la SEZIONE 3bis della CU per la certificazione dei dati previdenziali e assistenziali. Le istruzioni ministeriali della CU2025 alla pag. 2 indicano … la CU deve essere inoltre presentata dai soggetti … che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono soggetti alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell’INPS.