Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI
Codice attività istruttore/allenatore sportivo
Innanzitutto si evidenzia che il codice ATECO 93.19.99, tra le altre, riguarda lo svolgimento di:
- Attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti.
- Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti (arbitri, giudici, cronometristi).
Nella suddetta classificazione non rientrano dunque gli istruttori/allenatori, categoria per cui il codice ATECO corretto è 85.51.00.
Considerato il diverso coefficiente di redditività previsto dal legislatore per i contribuenti forfettari (codice 85.51.00 = 78% – codice 93.19.99 = 67%) sarà dunque opportuna da parte dell’istruttore un’attenta valutazione con il proprio consulente.
Compensi sportivi e opzione per il regime forfettario
All’istruttore, nel periodo 01.07.2023 – 31.12.2023, sono state erogate somme derivanti da co.co.co. sportiva, fattispecie prorogata contrattualmente sino al 31.12.2024. Dopodiché il contribuente ha aperto partita IVA optando, previo accertamento dei presupposti normativi, per il regime forfettario ex L. 190/2014, tuttavia, correttamente, senza poter beneficiare della riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva.
Occorre innanzitutto evidenziare che, ai sensi della L. 190/2014 (lett d-bis, c. 57, art. 1), il regime forfettario è precluso a quelle persone fisiche la cui attività è prevalentemente esercitata (ricavi/compensi superiori al 50%) nei confronti di datori di lavoro, o soggetti a essi riconducibili, con cui sono/erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, unica eccezione per chi intraprende una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatorio.
Seguendo l’esempio proposto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2019 – “contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018; lo stesso può applicare il regime forfettario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro, ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfettario nel 2020” – l’istruttore, alla fine dell’anno corrente dovrà constatare quanto sopra riferendosi ai ricavi/compensi percepiti nel 2024. Per approfondimenti sul tema vedasi anche Giancarlo Romiti, Lavoratori autonomi sportivi in regime forfetario: compatibilità, preclusioni e adempimenti.
Dopodiché, premesso che l’acquisizione dello status di soggetto passivo d’imposta da parte del lavoratore sportivo dovrebbe comportare l’onere per l’a.s.d. di rettificare i relativi dati dalla stessa inseriti nel Registro Attività Sportive (RAS), nel caso prospettato si ritiene che entrambe le discipline, seppur eterogenee, riguardando un medesimo ruolo (istruttore), debbano rientrare nell’alveo dell’attività professionale per cui è stata richiesta partita IVA (cd. principio di attrazione del reddito), con il conseguente rispetto degli obblighi contabili e tributari richiesti dalla normativa vigente.
Al contrario, riprendendo la fattispecie di cui al quesito, le somme percepite in qualità di tesserato di un sodalizio sportivo dilettantistico da parte di un soggetto che esercita come professione abituale quella di istruttore di pilates, possono da quest’ultimo essere considerate come co.co.co sportive oppure comprese nella propria attività svolta abitualmente con conseguente comunicazione di un codice ATECO secondario (Stefano Andreani, Maestro di tennis con partita IVA come professione abituale, può percepire compensi co.co.co come atleta sportivo?).
Si ricorda che dall’1.07.2023 i lavoratori sportivi autonomi, indipendentemente dal regime applicato (ordinario, semplificato, forfettario), possono usufruire delle agevolazioni previdenziali (franchigia di 5.000 euro) e fiscali (franchigia di 15.000 euro) rispettivamente previste dagli artt. 35, cc. 8-bis e 8-ter e 36, c. 6 D.lgs. 36/2021.
I suddetti benefici spettano esclusivamente per quelle attività svolte da atleti, allenatori, istruttori ecc. “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo”, dunque con esclusione di ogni altra prestazione resa nei confronti di privati non tesserati o società non sportive.
Per quanto al quesito si palesa pertanto l’obbligo di tenere una doppia contabilità.