Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Il “Decreto Correttivo bis” (d.lgs. 120/2023), in vigore dallo scorso 5/9/2023, ha, da ultimo, integrato e corretto il d.lgs. 36/2021, decreto che, nell’ambito della Riforma dello Sport e in attuazione della l. 86/2019, si occupa prevalentemente di lavoro sportivo.
Nel testo “correttivo” ci si attendeva l’auspicata, e non pervenuta, precisazione che l’attività gratuita fornita dai componenti gli organi amministrativi degli enti sportivi non costituisce attività di volontariato ed è quindi compatibile con un’eventuale attività lavorativa (a titolo di atleta, allenatore, istruttore ecc.) svolta con la medesima associazione o società sportiva.
Ai sensi dell’art. 29, co. 3, d.lgs. 36/2021, le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Ne deriva che le attività svolte dai consiglieri a titolo volontario, per il ruolo sociale ricoperto, sarebbero compatibili con l’attività remunerata in qualità di sportivo, poiché la norma sopra richiamata si riferisce espressamente all’incompatibilità delle “prestazioni sportive di volontariato”.