Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Il tema relativo all’inquadramento giuridico e al trattamento fiscale (e previdenziale) del lavoro sportivo in ambito dilettantistico (e professionistico) è molto complesso e controverso.
Per questo una risposta puntuale ai quesiti in merito necessiterebbe di informazioni più dettagliate e di una analisi puntuale relativamente alla natura del committente, del lavoratore e del lavoro svolto.
Con riferimento alle prestazioni svolte nei confronti di committenti “esteri” (federazione sportiva straniera), sia in Italia che all’estero, e ai relativi compensi percepiti, è escluso che questi ultimi possano godere del beneficio fiscale di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), T.U.I.R. (a cui si suppone si riferisca l’utente) e al conseguente art. 69, co. 2, TUIR, ovvero esclusione dalla base imponibile IRPEF entro la soglia pari a euro 10 mila, in qualità di “redditi diversi”.
Ciò perché manca, quantomeno, il requisito fondamentale relativo alla natura del committente in quanto, secondo l’art. 67, co. 1, lett. m), T.U.I.R., i compensi (tra gli altri emolumenti) devono essere erogati: “…dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto…”.
Non potendo beneficiare del regime agevolato relativamente ai compensi percepiti da parte del committente estero (federazione), occorre pertanto verificare a quale regime fiscale debbano essere assoggettati i compensi percepiti da parte del committente estero.
In mancanza dell’informazione circa il paese del committente, non risulta possibile rispondere con precisione al quesito posto.
Possiamo però indicare quali elementi occorrerà tenere in considerazione, al fine della corretta tassazione:
- se il percipiente risulti fiscalmente residente in Italia
- l’applicazione del principio della tassazione mondiale (World Wide Taxation Principle), che prevede che i redditi di un cittadino residente sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti
- eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni (modello Ocse), in particolare l’articolo 17 relativo agli artisti e sportivi
Infine, con riferimento alle prestazioni svolte in Italia nei confronti di committenti nazionali, occorrerebbe prestare altrettanta particolare attenzione ai requisiti richiesti dalla normativa vigente (oltre che dalla prassi e dalla giurisprudenza di settore), per poter inquadrare i relativi compensi come “redditi diversi” che, in ambito sportivo dilettantistico, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali (e previdenziali).
Giusto per fornire una sommaria e sintetica rappresentazione delle più recenti posizioni assunte dalla giurisprudenza della Cassazione in merito, se ne riepilogano di seguito alcuni degli aspetti salienti, trattati approfonditamente da Biancamaria Stivanello, nell’articolo La Cassazione frena sui compensi sportivi e “anticipa” la riforma del 27 gennaio 2022.
Secondo la Cassazione, infatti, il beneficio dell’esenzione dalla contribuzione fiscale e previdenziale, per le prestazioni rese in ambito sportivo dilettantistico, spetta a condizione che:
- i committenti siano qualificati come associazioni o società sportive dilettantistiche (asd/ssd), sia in diritto che de facto, sia dal punto di vista formale che sostanziale;
- le prestazioni non siano qualificabili come prestazioni lavorative a titolo subordinato o autonomo e non assumano il carattere della professionalità, nel senso di prestazioni abituali e continuative, in ragione di uno scambio sinallagmatico;
- le prestazioni siano dirette alla promozione sportiva dilettantistica della asd/ssd in coerenza con la missione istituzionale non lucrativa di tali soggetti.
In altri termini, da un lato ci sono gli sportivi “per lavoro” e dall’altro gli sportivi “per diletto” e, in linea di principio come nelle intenzioni del legislatore, si assume come presunzione di base che lo sportivo sia sostanzialmente un lavoratore (senza distinzione tra settore dilettantistico e professionistico) che svolge un mestiere (in forma subordinata o autonoma).
Chi non lo fosse, al fine di godere dei trattamenti di favore (previdenziali e fiscali), dovrebbe rispettare i requisiti sopra sinteticamente elencati.