Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Premesso che a far data dal mese di marzo 2022 il nuovo istituto dell’assegno unico ha sostituito le precedenti forme di sostegno al reddito delle famiglie (tra cui le detrazioni fiscali per familiari a carico), la risposta al quesito è da ritenersi affermativa in quanto, al di sotto della soglia pari a euro 15mila, i redditi erogati non costituiscono base imponibile ai fini fiscali.
Ciò è quanto disposto dall’art. 36 del decreto di riforma dello sport per le collaborazioni sportive (d.lgs. 36/2021) il quale testualmente recita al comma 6 che “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”.
In proposito rammentiamo che la previgente normativa sui compensi sportivi (art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. – d.p.r. 917/1986) disponeva in modo ancora più esplicito che l’importo percepito fino ad euro 10.000,00 non concorreva a “formare il reddito” del percipiente.
Riteniamo che la diversa espressione utilizzata dalla normativa di riforma per i compensi fino a euro 15.000 (“non costituiscono base imponibile ai fini fiscali”) sia comunque equiparabile negli effetti a quanto precedentemente statuito. Sul tema, stante l’elevazione del limite di non imponibilità da euro 10.000 della previgente normativa a euro 15.000 della normativa di riforma, è auspicabile comunque una conferma da parte dell’Agenzia delle entrate.
Per l’anno 2023, infine, occorre prestare attenzione al computo dei redditi percepiti, in quanto alla soglia pari a euro 15.000 partecipano sia i compensi erogati dal 01/01 al 30/06 (assoggettati alla vecchia disciplina ex art. 67 T.U.I.R.) sia quelli erogati a partire dal 01/07 (assoggettati alla riforma del lavoro sportivo ex d.lgs. 36/2021).