Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Volendo applicare “alla lettera” il disposto dell’articolo 9, comma 2, d.p.r. 544/1999, al fine di adottare il regime contabile e fiscale di favore ex l. 398/1991 a partire dal 01/09/2022, l’a.s.d. avrebbe dovuto comunicare l’opzione agli uffici SIAE competenti entro il 31/12/2021, ovvero prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno.
Quanto previsto dalla normativa richiamata è tuttavia in contrasto con quanto dettato dalla l. 398/1991, articolo 1, comma 2 (che dovrebbe prevalere, essendo la legge una fonte normativa di grado superiore rispetto al decreto). Secondo tale articolo, l’opzione per l’adozione del regime agevolativo deve essere esercitata mediante comunicazione con effetto dal primo giorno del mese successivo, quindi l’a.s.d. avrebbe dovuto inviare la comunicazione entro il 31/08/2022 al fine di applicare il regime a partire dal 01/09/2022.
È tuttavia pacifico che, qualora l’a.s.d. rispettasse tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla L. 398/1991, ai fini dell’applicabilità dello speciale regime contabile e fiscale, e adottasse, di fatto, un regolare comportamento concludente da subito, non decadrebbe automaticamente dai benefici, in assenza (o in ritardo) della sola preventiva comunicazione dell’opzione agli uffici SIAE, qualora invece fosse in regola con l’esercizio dell’opzione mediante il quadro VO (cfr. Circolare Agenzia Entrate 18/E del 2018).
La mancata o tardiva comunicazione alla SIAE infatti costituirebbe, in questo caso, solo ipotesi di applicabilità delle sanzioni pecuniarie ex articolo 11, comma 1, d.lgs 471/97 se rilevata entro il termine previsto di decadenza.