Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO
Considerato che l’art.7 co.1 del D.lgs. 36/21 impone, tra gli altri contenuti da inserire obbligatoriamente negli statuti degli enti sportivi dilettantistici, alla lett.h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni e che al fine di accedere all’agevolazione sulla defiscalizzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art.148 co.3 TUIR, tra le clausole previste dal successivo comma VIII lett.b) si prevede l‘obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, si ritiene che non sussistano ragioni ostative alla devoluzione del patrimonio a favore di un altro ente sportivo dilettantistico, riconosciuto a fini sportivi e iscritto al RAS, ancorché affiliato a una federazione che si occupa di discipline diverse da quelle praticate dall’ente devolvente, né per la disciplina sostanziale ai fini del mantenimento dello status di ente sportivo dilettantistico né sotto il profilo tributario.
In base al tenore e alla finalità della prima disposizione non è richiesta infatti l’identità né l’affinità della disciplina sportiva, né l’affiliazione e quindi il riconoscimento sportivo da parte del medesimo organismo affiliante ma, in termini ben più ampi, una mera devoluzione a fini sportivi, con lo scopo evidente di perpetuare quel vincolo di destinazione del patrimonio alla gestione e organizzazione di attività sportive – oggi codificato nel primo comma dell’art.8 – anche dopo lo scioglimento dell’ente: a rigore l’art. 7 lett.h) non richiede nemmeno che il soggetto destinatario del patrimonio residuo sia un ente sportivo dilettantistico, riferendosi genericamente “a fini sportivi” (tanto che la devoluzione potrebbe essere effettuata non necessariamente a favore di asd o ssd ma anche a enti affilianti o altri soggetti che svolgono attività sportiva).
Quanto alla disciplina tributaria, è evidente come il TUIR imponga – al fine di beneficiare delle agevolazioni connesse alla defiscalizzazione dei corrispettivi specifici – prescrizioni per un verso più generiche quanto alle finalità ma per altro verso più stringenti sul beneficiario e sulle modalità di devoluzione, che richiedono di acquisire il parere di un apposito organo di vigilanza. La lett. b) del comma VIII dell’art.148 nel prevedere la devoluzione per finalità analoghe individua infatti “altra associazione” quale soggetto beneficiario, anche se nel contempo allarga le ipotesi devolutive ammissibili a generici fini di pubblica utilità (e quindi, si ritiene, anche per finalità non analoghe, ovvero non affini, e anche a beneficiari diversi dalle associazioni), fatte salve, in via residuale, eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge.
Il caso prospettato, dello scioglimento di una asd con devoluzione del patrimonio a una ssd (operante a fini sportivi dilettantistici seppure in diversa disciplina) offre lo spunto per alcune riflessioni anche sul raccordo e coordinamento delle disposizioni che regolano la devoluzione per gli enti sportivi dilettantistici con le disposizioni tributarie dettate per ogni altro ente associativo o assimilato ai fini dell’applicazione delle norme fiscali agevolative. L’attenzione va posta, in particolare, sul perimetro delle finalità e sulla natura del soggetto beneficiario.
a) Sulle finalità
La devoluzione a fini sportivi prevista dal D.Lgs. 36/21 appare all’evidenza un requisito qualificante per gli enti sportivi dilettantistici e una prescrizione di carattere speciale rispetto alle disposizioni tributarie che interessano gli enti associativi in genere: ne consegue la necessità di prevedere statutariamente e realizzare concretamente una devoluzione per fini sportivi. La previsione risulta peraltro armonizzata con le disposizioni del TUIR atteso che i “fini sportivi” possono rientrare sia nella categoria delle “finalità analoghe” – o volendo anche dei “fini di pubblica utilità” – o comunque, in ogni caso, nell’ambito delle diverse forme di “destinazione imposta dalla legge“, fatta salva dalla norma. La disposizione si applica non solo alle a.s.d. quali enti associativi ma anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro che, pur rimanendo qualificate sotto il profilo tributario come enti commerciali, accedono alle medesime disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche per effetto dell’estensione operata dall’art.90 co.1 della L.289/02 tutt’ora vigente e non abrogato dalla riforma dello sport.
b) Sul soggetto beneficiario
La circostanza che l’art.148 co.8 lett.b) faccia riferimento alle sole associazioni è dovuto alla previgenza della disposizione del TUIR rispetto all’art.90 della L.289/02 che per la prima volta aveva introdotto le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro – oggi previste dall’art.6 del D.Lgs. 36/21 – ma è evidente, anche in virtù dell’estensione delle norme tributarie alle s.s.d., che la locuzione vada intepretata in modo estensivo e debba intendersi rivolta anche a tali enti, che peraltro perseguono le medesime finalità sportive dilettantistiche. In ogni caso la previsione del TUIR, come detto, lascia spazio ad ulteriori categorie di beneficiari e ammette diverse destinazioni imposte dalla legge ovvero, nel caso specifico, dall’art.7 co.1 lett.h) che nel fine sportivo contempla necessariamente anche le s.s.d. tra i possibili beneficiari della devoluzione.
Il coordinamento delle norme civilistiche e fiscali impone infine, per gli enti sportivi dilettantistici che intendono beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici, non solo di devolvere il patrimonio a fini sportivi ma anche di richiedere il parere all’organismo di controllo, già Agenzia per le ONLUS, ora Agenzia per il Terzo Settore (D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51), regolato dal D.P.C.M. 21/03/2001, n. 329: la modulistica per il relativo procedimento è reperibile sul sito del MLPS.