Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

La società sportiva dilettantistica (costituita, tra le altre forme, come società a responsabilità limitata) è una società commerciale che, oltre ad essere disciplinata dalle ordinarie regole di cui al Codice Civile, in materia di società di capitali, gode di alcuni importanti benefici di carattere tributario e non, nel rispetto, tra l’altro, di precisi requisiti statutari disposti dalla l. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), all’art. 90, co. 18 e dall’art. 148, T.U.I.R.
Tra questi requisiti è previsto espressamente il divieto assoluto di distribuzione, tra gli altri, di utili, anche in forma indiretta, ovvero la cosiddetta “non lucratività” della società sportiva dilettantistica.
La Riforma dello sport, in particolare il d.lgs. 36/2021, ha tuttavia previsto alcune modifiche a tale principio cardine, consentendo una parziale distribuzione degli utili.
Il decreto di cui sopra, già in Gazzetta Ufficiale e che dovrebbe entrare in vigore il 01/01/2023, salvo rinvii o correzioni a opera della nuova imminente legislatura, prevede infatti la possibilità di distribuzione del 50% massimo degli utili approvati in bilancio, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di 2,5 punti, applicato al capitale effettivamente versato.
In ogni caso il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di lucro dovrebbe comunque continuare a essere previsto espressamente dallo Statuto sociale, al fine di godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148 T.U.I.R. e art. 4 d.p.r. 633/1972 (con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2021 l’art. 90, co. 18, L. 289/2002 sarebbe abrogato).
In attesa della entrata in vigore di tali novità, la società sportiva dilettantistica in questione potrebbe incorrere nel mancato rispetto del divieto di lucro (in forma indiretta), qualora erogasse, a un socio come nel quesito, compensi, premi, indennità o altre forme di emolumenti di ammontare:
- non parametrato all’attività effettivamente svolta;
- non coerente con le somme eventualmente erogate ad altri collaboratori;
- non deliberato dal Cda con l’astensione dell’interessato (o meglio della mancata partecipazione dello stesso alla trattazione dell’argomento);
- superiore alla somma che il sodalizio eroga eventualmente agli altri amministratori non soci;
- superiore ai compensi massimi di cui al d.p.r. 645/1994 e al d.l. 239/1995 per il presidente del collegio sindacale delle spa, ai sensi dell’art. 10, co. 6, d.l. 460/1997 (cfr RM 9/E/2007 del 25/01/2007).
Tutto ciò, in assenza di informazioni specifiche in merito all’organigramma, alla proprietà e all’amministrazione della società di cui al quesito (si tratta di una società unipersonale o meno? ci sono altri collaboratori, sportivi o meno, remunerati? a chi spetta l’amministrazione, amministratore unico o consiglio?).
Se e quando sarà possibile la distribuzione, parziale, di utili, ovviamente il relativo percettore dovrà necessariamente assoggettare tali redditi alle ordinarie regole previste dal T.U.I.R. in materia di tassazione delle partecipazioni in società di capitali (partecipazioni qualificate o non qualificate, informazione anche questa non disponibile nel testo del quesito): non si potrà mai parlare di “redditi diversi” quanto, piuttosto, di “redditi di capitale“!
Nel frattempo è possibile ricorrere ai compensi sportivi, nel rispetto delle indicazioni sopra elencate, prestando ulteriore e particolare attenzione a che:
- si tratti di effettiva promozione di attività sportive dilettantistiche riconosciute e statutariamente previste;
- l’attività prestata non sia in alcun modo riconducibile al lavoro subordinato o autonomo;
- trattandosi di dipendente pubblico, ci siano le autorizzazioni previste eventualmente dall’amministrazione di riferimento.
Tali redditi diversi sarebbero esonerati da obblighi contributivi e godrebbero del trattamento privilegiato di cui agli artt. 67, co. 1, lett. m) e 69, co. 2, T.U.I.R.
Anche il lavoro sportivo è oggetto di importanti riforme introdotte dal d.lgs. 36/2021 già sopra richiamato, novità anche queste che dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1 gennaio 2023.
Rispetto alle novità in materia di distribuzione di utili, la parte del decreto di riforma relativa all’inquadramento degli sportivi è decisamente più complessa e problematica e pertanto si rimanda il lettore al recente articolo, qui pubblicato, da Biancamaria Stivanello, Inquadramento degli istruttori sportivi: tre scenari possibili.