Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
L’art. 5, II comma, del d.lgs. 39/2021, che disciplina l’istituzione e il funzionamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport, stabilisce che “L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica“.
Dal 31/8/2022 è quindi l’iscrizione a tale Registro quella che certifica la natura di associazione o società sportiva dilettantistica a ogni effetto di legge, quindi anche ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo.
Il registro CONI quantomeno per ora “sopravvive” per quanto riguarda l’ordinamento sportivo, quindi iscrizione ai campionati, ricorso alla giustizia federale, ecc.
È possibile che la banca o la sede dell’Agenzia delle Entrate non abbiano ancora preso atto nelle loro procedure di tale cambiamento, ma la norma è chiara, quindi è proprio il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche quello che deve essere esibito per aver diritto all’esenzione dal bollo.
Sulla compresenza dei due Registri si veda anche l’approfondimento in questo articolo: A.s.d. di nuova costituzione: Registro CONI o RAS? O entrambi?