Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
La fonte dell’esenzione dall’imposta di bollo per le APS è l’art. 82, comma 5, del d.l. n. 117 del 2017 (pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017 e in vigore dal 1 gennaio 2018) che recita:
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo
dove gli enti di cui si parla al comma 1 sono gli Enti del terzo settore, tra cui anche le associazioni di promozione sociale.
La norma, come sopra accennato, è entrata in vigore il 1 gennaio 2018 e, come stabilito dallo stesso decreto all’art. 104, la sua vigenza durerà sino al periodo di imposta di entrata in funzione del Runts, applicandosi a tutte le Onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e in quelli delle provincie autonome di Trento e Bolzano, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Da quanto sopra, per rispondere alla domanda posta dalla gentile lettrice, si ricava che: sì, un’APS iscritta ai registri regionali è esente dalla marca da bollo sulle ricevute per erogazioni liberali.
Per completezza di informazione ricordiamo che la fonte dell’esenzione da bollo per le a.s.d. che non siano anche APS non è la medesima: a.s.d. e s.s.d. devono infatti fare riferimento alla Legge di bilancio 2019: l’art. 1, co. 646, l. 145/2018 ha infatti novellato l’art. 27-bis della Tabella allegata al d.p.r. 642/72, estendendo le agevolazioni, già previste per FSN e EPS riconosciuti dal CONI, anche alle a.s.d. e s.s.d. sempre riconosciute dal CONI, con decorrenza 1° gennaio 2019.
Per un maggiore approfondimento si v. l’articolo di G. Concari, Bollo sì. Bollo no