Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
L’attività di palestra può rischiare di rivelarsi “border line”, posto che in alcuni casi non consente di rispettare i requisiti imposti ai sodalizi sportivi per rimanere iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport (d’ora in poi RAS), condizione imprescindibile per ottenere il riconoscimento di ente sportivo dilettantistico, funzionale, tra l’altro, alla legittima percezione delle agevolazioni fiscali.
Il Registro da ultimo citato impone1 lo svolgimento di “comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa”. La circostanza per cui in fase di iscrizione è sufficiente dichiarare almeno una delle due attività (didattica o formativa), sembra legittimare lo svolgimento anche di una sola attività. In assenza e in attesa di chiarimenti, che sarebbero auspicabili, la prudenza è obbligo, posto che non è possibile, ad oggi, essere certi dell’interpretazione più favorevole per il mondo sportivo dilettantistico, considerato che l’espresso chiarimento “in fase di iscrizione” potrebbe circoscrivere l’interpretazione più favorevole a quel momento.
Dando per certo che l’associazione sportiva dilettantistica a cui si riferisce la gentile lettrice abbia i requisiti necessari per conseguire lo status sportivo dilettantistico, è evidente che dal 1° luglio dovrà adeguarsi alle novità apportate dalla riforma in materia di lavoro sportivo, laddove dovrebbe essere “in regola” con riguardo agli aspetti già entrati in vigore, si pensi all’iscrizione al RAS.
Quest’ultimo è in vigore dall’agosto 2022 nonostante non fosse stato ancora emanato il Regolamento – recentemente adottato (P. Sideri, Il nuovo Regolamento per il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) – teso a disciplinarne le modalità operative.
Non può invero essere trascurato il fatto che, seppure sia prevista (ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 39/21) la trasmigrazione automatica al Registro RAS degli enti sportivi dilettantistici già iscritti al Registro tenuto dal CONI, la procedura deve essere perfezionata con l’autenticazione a opera del legale rappresentante, consistente in piccoli e semplici passaggi finalizzati all’inserimento dei dati richiesti (CF del legale rappresentante e dell’a.s.d./s.s.d., dati anagrafici e di contatto del legale rappresentante, comprovati dall’allegazione di un documento di identità ). Solo nel momento in cui l’utente, entrando nell’area riservata, sarà in grado di scaricare e stampare il Certificato di avvenuta iscrizione del sodalizio al Registro (si veda il facsimile in calce), la procedura può dirsi correttamente conclusa.
Entro il primo luglio dovrà essere adeguato anche lo statuto degli enti sportivi dilettantistici, attraverso l’inserimento delle clausole obbligatorie di cui al d.lgs. 36/2021, precedentemente non contemplate dall’art. 90 l. 289/02. L’argomento è stato trattato ampiamente nell’articolo di G. Sinibaldi, Lo Statuto: se e come adeguarlo alla luce della Riforma dello sport, a cui si rimanda.
È tuttavia importante ricordare che al suddetto adeguamento devono provvedere tutti i club, considerata la necessità di prevedere il possibile svolgimento anche di attività secondarie (rispetto alla pratica di attività sportiva), la cui legittimità è riconducibile (ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 36/2021), all’espressa previsione delle medesime nello statuto, da un lato, e al “carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, dall’altro. Come esempi (più ricorrenti, ma non esaustivi) di attività secondarie, si pensi, tra l’altro, alla gestione di bar, vendita di attrezzature sportive, sponsorizzazioni.
Con riguardo alla richiesta relativa alla possibilità di erogare compensi sportivi ai collaboratori (art. 67 T.U.I.R.), è necessario ribadire che una simile erogazione può avvenire solo entro il 30 giugno. Dal giorno successivo, data di entrata in vigore della riforma, i collaboratori saranno qualificati come volontari2 o come lavoratori, sportivi o ordinari.
La categoria dei lavoratori sportivi è destinata ad essere ampliata – rispetto alla definizione attualmente contenuta nell’art. 25 del d.lgs. 36/20213 – dagli organismi di affiliazione, chiamati a individuare le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale), il cui esercizio da parte dei tesserati costituisce un presupposto per il loro inquadramento come lavoratori sportivi.
È evidente che qualora il collaboratore (non rientrante nelle figure tipizzate dall’art. 25), svolga mansioni diverse da quelle codificate dai regolamenti del proprio ente affiliante o sia privo di tesseramento dovrà essere inquadrato come lavoratore ordinario, soggetto alle regole generali del diritto del lavoro.
Sulle diverse modalità di regolamentazione dei rapporti con i collaboratori, si rinvia all’approfondimento di B. Stivanello, Inquadramento degli istruttori sportivi: tre scenari possibili.
È importante, tuttavia, ricordare che la compatibilità dell’inquadramento in termini di lavoratore sportivo va valutata attentamente con riguardo alle singole situazioni specifiche nel caso di pensionato (in relazione alla tipologia del trattamento pensionistico) e di dipendente pubblico (tenuto a richiedere ed ottenere l’autorizzazione da parte del datore di lavoro).
La circostanza per cui la quasi totalità dei collaboratori sportivi diventeranno lavoratori ha importanti riflessi, non trascurabili, in materia di sicurezza sul lavoro.
Il legislatore della riforma, infatti, ha previsto (art. 33 del d. lgs. 36/2021) che “ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”.
La disposizione, prevedendo la clausola della compatibilità, lascia spazio a interpretazioni non certo univoche né semplici per il mondo sportivo. È auspicabile, considerata la specificità dello sport, che – prima dell’entrata in vigore di tali doveri – sia fatta chiarezza in merito agli obblighi imposti ai sodalizi sportivi, in considerazione delle esigenze di ciascuna disciplina.
Chiudiamo evidenziando che l’intera materia è al momento oggetto di forte dibattito, non solo per le criticità ancora presenti ma anche alla luce dei rumors riferiti a possibili rinvii nell’entrata in vigore della riforma nella sua interezza: si vedano sul punto i contributi di G. Sinibaldi, Le principali criticità operative della Riforma dello sport e La riforma dello sport: a che punto siamo?
In caso di novità, sarà come sempre nostra cura informare tempestivamente i nostri lettori.
Facsimile di Certificato di iscrizione al RAS:
[1] Il riferimento è a quanto disposto dall’art. 5 , comma 1 lett. E, nel Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 39/2021
[2] Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 36/2021 sono considerati volontari coloro i quali “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti“.
[3] Secondo tale disposizione “È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.
- Il riferimento è a quanto disposto dall’art. 5 , comma 1 lett. E, nel Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 39/2021 [↩]
- Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 36/2021 sono considerati volontari coloro i quali “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti“. [↩]
- Secondo tale disposizione “È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”. [↩]