Il quesito
Si chiede quali siano i benefici per il soggetto che effettua erogazioni liberali a favore di Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali, nelle more dell’operatività del RUNTS
Risposta di: Patrizia SIDERI

Le erogazioni liberali a favore di una organizzazione di volontariato sono regolate al momento come segue:
Le parti del T.U.I.R.-Testo Unico Imposte sui Redditi che riguardano le deduzioni/detrazioni delle erogazioni liberali a favore delle ODV nonché il d.l. 35/2005 (c.d. “più dai meno versi”) sono state abrogate.
Per una più puntuale definizione di tali provvedimenti si rimanda all’art. 102 del d.lgs. 117/2017.
Ancorché il Runts non sia ancora operativo (al momento della redazione di questa risposta – n.d.r.) vigono comunque tutte le agevolazioni previste dall’art. 83, d.lgs. 117/2017 come indicato nel successivo art. 104.
Nell’art. 83 citato si riscontra che
PERSONE FISICHE | IMPRESE |
---|---|
Le persone fisiche possono detrarre dall’IRPeF il 35% dell’ammontare delle erogazioni liberali effettuate alle Odv con un massimale di erogazioni liberale di 35.000 euro | Non sono previste detrazioni di imposta |
In alternativa possono dedurre le erogazioni liberali sino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.Qualora la deduzione risultasse superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. | Le imprese possono dedurre le erogazioni liberali sino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.Qualora la deduzione risultasse superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. |