Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport

La gentile lettrice che ha postato questo quesito ha perfettamente inquadrato la disciplina che attualmente regola l’EAS: il D.lgs. 120/2023 (c.d. correttivo bis) ha modificato l’art. 36 del D.lgs. 39/2021, inserendovi un nuovo comma, il 6bis:
“Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 30”.
Ne consegue che gli enti sportivi dilettantistici iscritti al RAS
a) non sono più tenuti alla trasmissione del modello EAS al momento della loro costituzione (onere che prima dell’abrogazione era da adempiersi entro 60 gg)
b) non devono procedere a un nuovo invio entro il 31 marzo qualora nell’anno precedente siano intervenute variazione dei dati precedentemente comunicati.
Pertanto la risposta alla domanda se si debba inviare l’EAS entro il 31 marzo, o se sia anche solo consigliabile, è: no, se il vostro ente è un sodalizio sportivo iscritto al RAS non è necessario provvedere alla presentazione di un nuovo modello EAS.