Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO
L’attività di carattere amministrativo-gestionale, pur non essendo ricompresa nelle mansioni dei lavoratori sportivi, quando sia correttamente inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa – e quindi genuinamente ed effettivamente autonoma – applica le stesse agevolazioni previdenziali delle co.co.co. di lavoro sportivo. L’art. 37 richiama espressamente infatti, oltre all’iscrizione alla gestione separata INPS:
- la franchigia fino a 5000 euro annui, per cui l’aliquota contributiva pensionistica viene calcolata sulla parte di compenso eccedente;
- la riduzione del 50% del dell’imponibile contributivo IVS fino al 31 dicembre 2027.
Ai fini della determinazione della soglia di imponibilità previdenziale per l’anno 2023, si calcolano gli importi percepiti a titolo di compenso sportivo a decorrere dal 1° luglio 2023.
Con le integrazioni opportunamente inserite dal correttivo bis (d.lgs.120/23) è stato specificato che sugli importi eccedenti la soglia di esenzione di 5.000 euro, è dovuta l’aliquota nella misura ridotta prevista per le collaborazioni sportive, pari al 24% e al 25% riferite rispettivamente ai lavoratori che abbiano o non abbiano altra posizione assicurativa obbligatoria.
Per completezza ricordiamo che sotto il profilo tributario viene estesa alle prestazioni amministrative gestionali anche la franchigia fiscale, fino a 15.000 euro annui.
A differenza del lavoratore sportivo, il lavoratore che svolge mansioni amministrativo-gestionali va obbligatoriamente assicurato all’INAIL; inoltre, quanto agli adempimenti amministrativi del contratto valgono gli obblighi ordinari (comunicazione preventiva al centro per l’impiego, tenuta del LUL, emissione del prospetto paga mensile) da attuare attraverso i canali ordinari (centro per l’impiego, consulenti abilitati) e non tramite RAS né con le deroghe sui termini degli adempimenti previste esclusivamente per i co.co.co. di lavoro sportivo.