Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Il 1° comma dell’articolo 7 del d.lgs. 504/1992, alla lettera a), prevede la dispensa dal versamento dell’ IMU per “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4,.., destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
Per riconoscere l’agevolazione è necessario verificare innanzitutto la sussistenza della soggettività, vale a dire se il possessore dello stabile appartenga o meno alla categoria dei soggetti elencati all’articolo 73, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. (enti pubblici e privati).
Vero è che il sodalizio di cui al quesito è costituito sotto forma di società di capitali ma, ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali, vista l’equiparazione ex l. 289/2002 tra s.s.d. e a.s.d. il requisito non è contestabile [si veda anche Patrizia Sideri, ICI e IMU: Analisi e commento dell’ordinanza Cass., 5. sez., n. 23053/2019 (ICI 2011) e della sentenza Cass., 5. sez., n. 20334/2019 (ICI 2005 / 2006 / 2007)]
Certamente più complicata una valutazione dal punto di vista oggettivo.
Ipotizziamo che la s.s.d. di cui al quesito, in qualità di concessionaria, non svolga all’interno della struttura solo una propria attività sportiva agonistica (partite di campionato, corsi, tornei) ma, prevalentemente, metta a disposizione degli spazi per l’esercizio individuale dello sport (affitto campi da tennis, calcio, gestione piscine con ingressi a pagamento ecc), attività queste ultime di tipo organizzativo/gestionale certamente con rilevanza economica.
Come chiarito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e recentemente confermato dal TAR Campania, Napoli, sez II, sentenza n. 5703 del 14.09.2022, gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile di un’Amministrazione Pubblica se destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività (art. 826, ultimo comma, Codice Civile).
In tal caso, non essendo catalogabili tra i beni demaniali, non è applicabile l’articolo 3, comma 2, del d.lgs 504/1992, norma per cui il concessionario è tenuto al versamento dell’IMU (CTP di Milano, sez. XV, sentenza n. 761 del 16.03.2022).
In precedenza la CTR Lazio (sentenza n. 3545 del 16.11.2020), nel confermare la precedente decisione della CTP, ha puntualizzato che la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata restrittivamente, con la conseguenza che il concessionario non può essere assoggettato a imposta se il bene immobile oggetto di accertamento non fa parte del demanio comunale ma del patrimonio indisponibile dell’ente pubblico.
Tuttavia nell’ipotesi prospettata dal lettore – concessione a una s.s.d. di un bene accatastato come impianto sportivo con scopi di lucro (cat. D/6) anziché senza fini di lucro (C/4) – parrebbe palesarsi l’ipotesi che il godimento del bene sia stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze a carattere privato.
Pertanto, in considerazione della classificazione dell’immobile, salvo differenti indicazioni contenute nella convenzione di affidamento dell’impianto e nel regolamento IMU approvato dal Consiglio comunale dell’Ente proprietario, si ravviserebbero gli elementi per l’assoggettamento all’IMU.