Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

In premesse è bene ricordare che la figura del manutentore comune – inteso come addetto alla manutenzione, riordino e pulizia degli spazi interni ed esterni della sede del sodalizio sportivo, con mansioni più o meno qualificate in base al grado di intervento richiesto – non può beneficiare della disciplina speciale prevista per le prestazioni sportive dilettantistiche.
Nel contesto attuale, vigente fino al 30.6.2023, le mansioni del manutentore non appaiono riconducibili né all’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica né alle collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, qualificate come redditi diversi dall’art. 67 co.1 lett.m) T.U.I.R. e richiedono dunque un inquadramento lavoristico coerente con le concrete caratteristiche di svolgimento del rapporto, tendenzialmente riconducibile al lavoro dipendente per la presenza dei tipi indici di subordinazione (continuità, vincolo di orario, assenza di rischio, vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro).
Al riguardo, seppure non riferita alla figura del manutentore, si richiama la risposta all’interpello n. 189/2022 con la quale Agenzia delle Entrate esclude che il regime agevolato dei compensi sportivi dilettantistici sia applicabile a custodi, addetti alle pulizie e giardinieri addetti all’impianto sportivo.
Analogamente, nella nuova disciplina del lavoro sportivo dettata dal d.lgs. 36/21 – e applicabile dal 1° luglio 2023 – il manutentore non rientra tra le figure tipizzate di lavoratore sportivo.
L’art. 25 vi comprende infatti;
– l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara;
– ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti e con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Si osserva che l’individuazione degli ulteriori lavoratori sportivi è demandata ai regolamenti federali e che dovrà fondarsi su un legame di funzionalità con le attività sportive, non potendosi estendere la qualifica di lavoratore sportivo a qualsiasi lavoratore che presti la sua attività su incarico e a favore del sodalizio a prescindere da una stretta connessione con la pratica sportiva.
Pertanto, deve ritenersi che anche nell’ottica della riforma, la prestazione del manutentore generico dovrà inquadrarsi secondo le regole di diritto comune, posto che la disciplina speciale del lavoro sportivo – con le relative agevolazioni contrattuali, fiscali e previdenziali – è riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi come espressamente qualificati dalla riforma.
Quando invece il manutentore non svolge mansioni generiche (come il riordino o la pulizia degli spazi) ma compie esclusivamente un’attività specifica e qualificata diretta a predisporre e mantenere il terreno di gioco nello stato idoneo allo svolgimento dell’attività, curando anche i relativi allestimenti e/o l’apposizione dei segni sul campo, ovvero svolgendo mansioni qualificate, che presuppongono la conoscenza della disciplina sportiva e dei relativi regolamenti tecnici, valgono considerazioni diverse.
Nel contesto attuale, tali prestazioni – purché rese a titolo volontaristico/associativo e al di fuori di un rapporto di lavoro – possono ricondursi al campo di applicazione della norma agevolativa.
Se ne trova conferma nei mansionari che molte federazioni hanno adottato in attuazione della circolare INL n. 1/2016 per l’applicazione dell’art. 67 co.1) lett. m) laddove tra le condizioni richieste era previsto che il soggetto percettore svolgesse mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e
delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle
attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
In giurisprudenza si segnala Trib. Bologna, 7 marzo 2017, n. 221 per aver affermato che le prestazioni di un addetto all’allestimento dei campi di calcio, pallavolo e basket (e non di pulizia degli impianti), svolte in assenza di vincolo di subordinazione, sono riconducibili alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di cui all’art. 90 L.289/02 (e quindi correttamente inquadrate nel regime dei redditi diversi al pari delle prestazioni sportive c.d. pure).
Maggiori criticità invece si possono riscontrare nell’inquadramento di tale figura nel contesto della riforma del lavoro sportivo.
Da un lato si osserva che mentre la circolare INL n.1/2016 demandava a regolamenti e indicazioni, l’art. 25, per la delimitazione della figura del lavoratore sportivo, rinvia esclusivamente ai regolamenti degli organismi affilianti ed esclude espressamente le mansioni di carattere amministrativo-gestionale, con un criterio che appare più stringente.
Si tratterà dunque di verificare se la singola federazione preveda – o andrà a prevedere – nei regolamenti tecnici una serie di figure ausiliarie di lavoratori sportivi che siano di indispensabile supporto allo svolgimento dell’attività sportiva e/o all’omologazione dei campi e tra le quali potrebbero trovare collocazione, al ricorrere di determinate condizioni, anche gli addetti all’allestimento del campo, all’apposizione dei segni, al montaggio e smontaggio delle strutture di gioco in occasione di gare, manifestazioni e allenamenti.
Allo stato, in mancanza di specifiche previsioni regolamentari e atteso il tenore dell’art.25, si deve concludere che l’inquadramento dell’addetto al campo, quanto meno in via prudenziale, non possa rientrare nella disciplina speciale del lavoro sportivo.
Rimane da chiedersi se tali attività possano invece ricondursi – come nel precedente giurisprudenziale citato – alle attività di carattere amministrativo-gestionale e quindi beneficiare, nel caso di prestazioni rese in autonomia, delle medesime agevolazioni fiscali e previdenziali del lavoro sportivo che l’art. 37 del d.lgs. 36/21 estende a tali rapporti.
Al riguardo si deve precisare che il legislatore non ha mai definito il concetto di prestazione amministrativo-gestionale: né con l’art. 90 l. 289/02 né nel contesto della riforma e in particolare non è mai stato chiarito se i due termini della parola composta possano riferirsi anche alle mansioni del gestore, inteso come addetto all’impianto. Le uniche indicazioni a livello di prassi risalgono alla Circolare 21/E del 2003 dell’Agenzia delle Entrate che, circoscrivendo l’attività ai compiti tipici della segreteria (raccolta delle iscrizioni, tenuta cassa e contabilità), sembrerebbero limitare l’ambito di operatività della prestazione alla componente gestionale amministrativa e non operativa.
Quanto ai precedenti specifici della giurisprudenza, da un lato non si può annoverare un orientamento interpretativo consolidato a sostegno di una simile estensione e per altro verso va considerato che il contesto di riferimento è, nel quadro riformato, completamente mutato rispetto alla situazione previgente perché anche le agevolazioni collegate alle prestazioni di natura amministrativo-gestionale sono comunque ricondotte all’area lavoristica e non più alla categoria dei redditi diversi.
Quindi, in mancanza di una delimitazione oggettiva delle prestazioni aventi carattere amministrativo-gestionale indicate dall’art. 37 – che consenta di attribuire alla locuzione un significato più ampio rispetto alle mere mansioni di segreteria – la figura del manutentore/addetto al campo di gioco nel nuovo contesto di riferimento, quanto meno in via prudenziale, richiede un inquadramento ordinario, eventualmente, ricorrendone i presupposti, come lavoro occasionale accessorio, tipologia di rapporto per la quale l’art. 54 bis del d.l. 50/17 richiede il rispetto di precise condizioni sia per l’utilizzatore che per le somme erogabili e per l’ammontare delle ore di lavoro.
In breve ricordiamo che l’utilizzatore – la a.s.d. in questo caso – deve avere meno di dieci dipendenti a tempo indeterminato e devono essere rispettati i seguenti limiti massimi:
- 5.000 euro per ogni prestatore;
- 2.500 euro per ogni prestatore in relazione al medesimo utilizzatore;
- 10.000 euro per l’utilizzatore, in riferimento al numero totale dei prestatori.
Ai fini del tetto di spesa per l’utilizzatore, sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, dai giovani con meno di 25 anni di età, dai disoccupati (art. 19 l. 150/15), nonché dai percettori di varie prestazioni di sostegno del reddito. È fissato un compenso minimo di 9 euro l’ora e un numero massimo di durata della prestazione pari a 280 ore annuali.
In caso di superamento della somma massima consentita a ciascun percipiente e/o del numero delle ore annuali il rapporto si trasforma in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il trattamento previdenziale delle PrestO pone interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS (33%) e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (3,5%).
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato. Vi è obbligo di trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione una comunicazione preventiva del rapporto attraverso la piattaforma informatica o i contact center INPS. L’utilizzatore non deve procedere alla compilazione della certificazione unica essendo l’onere a carico dell’INPS.
* Il gentile lettore si riferisce al quesito: Come va inquadrato un manutentore di campi da tennis? con risposta di Biancamaria Stivanello