Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

L’aspetto fiscale
L’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. 36/2021, all’interno delle norme transitorie, stabilisce che “Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”.
Possiamo quindi individuare tre possibili situazioni di un istruttore con partita IVA:
a) Istruttore che fino al 30/6/2023 ha percepito “compensi sportivi” ex art. 67 T.U.I.R.
Per determinare se e quando si superi nel 2023 il limite dei 15.000 bisogna tener conto anche degli importi percepiti come compensi sportivi, ma solo fino al limite di 10.000 euro (perché l’eventuale somma eccedente tale importo è stata assoggettata a imposizione fiscale); quindi:
– compensi sportivi percepiti pari 8.000 euro, ne residuano 7.000 prima di doverli considerare imponibili (ovviamente con le regole forfetarie)
– compenso sportivi percepiti pari a € 14.000, ne residuano comunque 5.000, perché 4.000, in base alle vecchie regole, sono stati assoggettati a tassazione (23% più addizionali)
b) Istruttore che aveva già la partita IVA per tutti i primi sei mesi del 2023 (o che comunque nel 2023 non ha percepito compensi sportivi prima di aprire la partita IVA).
Dal 1/7/2023 può usufruire per intero della franchigia dei 15.000 euro, perché tutto ciò che ha percepito fino al 30/6/2023, non esistendo all’epoca la franchigia, sarà da considerare imponibile nella dichiarazione dei redditi relativi al 2023; anche qui due esempi per chiarire:
– percepiti 10.000 euro fino al 30/6, e 8.000 successivamente: saranno da considerare ai fini della determinazione delle imposte dovute solo i primi 10.000, perché gli 8.000 rientrano nella franchigia dei 15.000 euro esclusi
– percepiti 12.000 fino al 30/6, e 20.000 successivamente: saranno da considerare ai fini della determinazione delle imposte dovute i primi 12.000, più 5.000 di quelli successivi al 30/6, ovvero l’importo eccedente la franchigia dei 15.000; in totale quindi 17.000 euro.
Una precisazione.
Può esistere anche un’altra interpretazione, ovvero che, in considerazione del fatto che il titolare di partita IVA determina imposte e contributi dovuti in dichiarazione dei redditi, tutti i compensi percepiti nel 2023 vadano considerati unitariamente, e quindi la franchigia dei 15.000 euro si applichi al totale annuale.
Se così fosse, nel primo degli esempi esposti sopra gli importi diventano: totale percepito 10.000 + 8.000 = 18.000, meno la franchigia di 15.000 residuano compensi rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile per soli 3.000 euro.
Non possiamo che attendere chiarimenti sul punto.
c) Istruttore che ha aperto la partita IVA nei primi sei mesi del 2023, e prima di aprirla ha percepito compensi sportivi
Si tratta di “combinare” quanto scritto ai punti precedenti: i compensi percepiti con partita IVA sono ininfluenti ai fini del calcolo della franchigia, quelli sportivi invece rilevano, solo per la parte non già assoggettata a imposizione fiscale; anche qui un paio di esempi possono essere utili:
– percepiti compensi sportivi per 8.000, poi compensi con partita IVA per 6.000 fino al 30/6, 12.000 successivamente: saranno da considerare ai fini della determinazione delle imposte dovute i 6.000 percepiti con partita IVA fino al 30/6, più 5.000 relativi al periodo successivo (8.000 + 12.000 – 15.000); in totale 11.000 euro
– percepiti compensi sportivi per 14.000 (di cui quindi 4.000 assoggettati a tassazione), poi come nell’esempio precedente compensi con partita IVA per 6.000 fino al 30/6, 12.000 successivamente: saranno da considerare ai fini della determinazione delle imposte dovute i 6.000 percepiti con partita IVA fino al 30/6, più 7.000 relativi al periodo successivo (10.000 + 12.000 – 15.000); in totale 13.000 euro.
Tre notazioni:
– vale sempre, ovviamente, la precisazione esposta al punto precedente
– come abbiamo scritto, per determinare le imposte dovute, ai compensi calcolati con le modalità descritte qui sopra dovrà essere applicata la percentuale la percentuale di redditività spettante (78%); dall’importo così ottenuto si detrarrebbero i contributi pagati relativi a tale posizione IVA, ma se la partita IVA è stata aperta nel 2023, in tale anno contributi non ne sono stati versati
– in tutti i conteggi abbiamo seguito la tesi prudenziale di detrarre la franchigia dei 15.000 prima di procedere all’abbattimento forfetario al 78%; le norme non sono certe sul punto, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata, ma ci pare l’opzione più ragionevole, e non ci aspettiamo che l’Agenzia scelga la strada più favorevole al contribuente …
L’aspetto previdenziale
Come regime generale, non ci si può che basare sulla Circolare INPS 88 del 31/10/2023, la quale stabilisce:
– al punto 10.2.1, che “Per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta i lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale base imponibile il reddito dichiarato nel modello Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 10.2”
– e al precedente, citato, punto 10.2, secondo periodo, che “per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti di partita IVA l’articolo 35, comma 8-bis, prevede l’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000,00 euro annui”.
– e infine, al successivo sesto periodo del medesimo punto 10.2, che “fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l’aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell’imponibile contributivo. … Diversamente, la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l’aliquota complessiva pari allo 1,23 per cento per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro”
C’è un evidente errore, nel passare da “reddito” del secondo periodo ai “compensi” del sesto, ma non vediamo altra correzione che quella di sostituire “reddito” e “compensi” nel sesto periodo, perché l’operazione inversa stravolgerebbe tutto quanto scritto al punto 10.2, pertanto, per la determinazione dei contributi dovuti, i titolari di partita IVA dovranno prima di tutto determinare il reddito imponibile con i meccanismi descritti sopra, poi detrarre da tale imponibile 5.000 euro, e infine:
– calcolare l’1,23% per cento di contributi minori sull’importo residuo
– calcolare il 24 o 25% solo sul 50% di tale importo, fino al 2027.
Ciò premesso, anche in considerazione dell’importo irrisorio dei contributi che risulta da tale calcolo (e quindi dell’importo irrisorio del trattamento pensionistico che ne consegue), è di particolare importanza la possibilità concessa dall’art. 35, terzo comma, ultimo periodo del D.lgs. 36/2021: “Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento“.
L’istruttore in questione può quindi optare per il mantenimento del vecchio regime “ex-Enpals”, che prevede un trattamento completamente diverso: aliquota contributiva 33% + addizionali, sul compenso e non sul reddito, senza alcuna detrazione o franchigia, con obbligo a carico del committente di operare la ritenuta di 1/3 dell’importo dovuto, aggiungervi i 2/3 a suo carico e versarli mensilmente all’INPS.
Attenzione: il termine per l’esercizio dell’opzione è di sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole sui compensi sportivi, quindi il 31/12/2023*. Non possiamo che raccomandare le massima attenzione e rapidità, per chi fosse interessato e non avesse ancora provveduto.
* Termine prorogato al 30 giugno 2024 dal “decreto Milleproroghe” (d.l. 30.12.2023 n. 215, conv. in l. 23 febbraio 2024, n. 18)