Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Il quesito del gentile utente induce a riflettere sul tema dei compensi sportivi, con particolare riguardo a due figure: l’assistente bagnante e l’istruttore sportivo laureato in scienze motorie.
Attualmente, fino all’entrata in vigore della riforma dello sport (in particolare, il d. lgs. 36/2021), l’erogazione dei compensi sportivi è regolata dall’art. 67 TUIR, che dispone:
“Sono redditi diversi se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
È oltremodo evidente che la norma subordina la legittima erogazione dei cd. compensi sportivi ai requisiti citati, alcuni necessariamente presenti, altri obbligatoriamente assenti. Con particolare riguardo al quesito del lettore, l’erogazione dei cd. compensi sportivi può ritenersi legittima, nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, purché il percettore non svolga tale attività in qualità di lavoratore dipendente o libero professionale.
Lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, da un lato, e l’assenza di un rapporto di lavoro, dall’altro, sono i requisiti su cui è necessario riflettere per rispondere alle domande del lettore.
Con riguardo all’assistente bagnante che, secondo la definizione offerta dalla FIN “è una figura altamente specializzata, formata dai migliori allenatori di nuoto e nuoto per salvamento, abilitati dalla FIN. Sue peculiarità assolute sono prevenire e sorvegliare”, non sembra possa dubitarsi del ricorrere dell’esercizio di attività sportiva dilettantistica (per un approfondimento si v. Compensi sportivi e pulizie) qualora operi durante lo svolgimento di attività sportive (es. durante gli allenamenti). A diversa conclusione deve pervenirsi nel caso in cui l’opera sia resa quando l’impianto natatorio è utilizzato da bagnanti “generici” (cd. clienti).
Se il medesimo assistente bagnante svolge attività promiscua (durante lo svolgimento di attività sportiva e nei confronti di clienti) non potrà trovare giustificazione l’erogazione di compensi sportivi e tutto il rapporto dovrà essere qualificato come professionale.
In merito all’assenza di attività professionale, imprescindibile per la legittima erogazione dei compensi sportivi, tale requisito deve emergere chiaramente dalla lettera di incarico con cui va formalizzato, fin dall’inizio, il rapporto.
Al fine di evitare una possibile, spiacevole, riqualificazione della collaborazione sportiva come attività professionale in seguito ad eventuale accertamento è necessario, pertanto, prima di optare per un simile trattamento economico, valutare bene la realtà concreta, escludendolo in presenza di eventuali indici di professionalità. Si pensi, tra l’altro, alla presenza di indici, quali la pluricommittenza, l’abitualità della prestazione, anche non esclusiva né preminente e la non marginalità dei compensi.
Con riguardo alla figura dell’assistente bagnante, è doveroso precisare che il brevetto federale, presupposto per lo svolgimento dell’attività, non è considerato indice di professionalità (secondo quanto indicato dalla circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato del Lavoro).
A diverse conclusioni è opportuno pervenire relativamente al laureato in scienze motorie; il possesso della laurea in scienze motorie è infatti considerato un indice di professionalità, posto che lo studente che intraprende tale percorso di studi è interessato a diventare un professionista del settore, assoggettato – pertanto – al relativo trattamento fiscale e previdenziale.
Una deroga può ravvisarsi qualora il laureato in scienze motorie svolge un’altra attività in via principale, si pensi alla docenza di educazione fisica. Una simile situazione potrebbe giustificare la collaborazione sportiva; tuttavia, il condizionale è d’obbligo ed è fondamentale una valutazione molto prudente del singolo caso concreto.
In assenza di presupposti per la legittima erogazione dei compensi sportivi, saranno utilizzabili gli ordinari inquadramenti giuslavoristici, come lavoratore dipendente, collaboratore occasionale – al ricorrere dei presupposti di legge – o libero professionale, titolare di partita iva.
Se, in definitiva, con riferimento alla figura dell’assistente bagnante, può sussistere la possibilità di erogare legittimamente i compensi sportivi, purché nel caso concreto non si ravvisi un rapporto di prestazione professionale, non altrettanto può dirsi con riguardo al laureato in scienze motorie, la cui professionalità impone una valutazione più prudente, caso per caso.
La situazione attuale è destinata a cambiare con l’approvazione della riforma dello sport (in particolare, il riferimento è al d. lgs. 36/2021).
L’art. 25 d. lgs 36/2021 considera lavoratore sportivo: “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’art. 29”.
L’istruttore che svolge la propria attività a titolo oneroso (e non come mero volontario, a titolo completamente gratuito) è considerato un lavoratore.
La professionalizzazione diventa caratteristica indiscutibile laddove l’istruttore sia un laureato in scienze motorie, posto che l’art. 41 del d. lgs 36/2021 disciplina la figura professionale del chinesiologo.
Nonostante l’assistente bagnante non sia incluso tra le figure di lavoratori sportivi (probabilmente oggetto di revisione) elencati dal legislatore della riforma, sembra doversi pervenire alle medesime conclusioni, ovvero che dovrà essere inquadrato come lavoratore.