Il quesito
Risposta di: Franca FABIETTI
L’INPS è intervenuto sul tema del lavoro sportivo affrontando anche la questione della franchigia prevista per il lavoro sportivo dilettantistico (art. 36, comma 8 bis del D. Lgs. 36/2021) e il suo rapporto con la franchigia prevista per il lavoro autonomo occasionale (art. 44 del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003). Tuttavia i chiarimenti forniti non consentono di risolvere la questione non essendo del tutto chiaro se l’INPS intendesse fare riferimento esclusivamente al lavoro “occasionale sportivo” oppure al lavoro autonomo occasionale svolto in ogni settore lavorativo.
Esempio:
Il Sig. Rossi ha un contratto di lavoro occasionale non sportivo di € 5.000,00. In questo caso, non avendo superato la franchigia, non vengono pagati i contributi INPS-gestione separata.
Lo stesso Sig. Rossi sottoscrive nello stesso anno un contratto di co.co.co come allenatore di una squadra di pallavolo per € 10.000,00 (la posizione INPS gestione separata è la medesima)
- Se il reddito da lavoro occasionale non contasse ai fini della franchigia il Sig. Rossi pagherebbe i contributi su € 5.000,00, pur avendo percepito complessivamente compensi per € 15.000,00. La franchigia della gestione separata sarebbe in questo caso di € 5.000,00 per lavoro autonomo occasionale + € 5.000,00 per lavoro sportivo
- Tenendo, invece, in considerazione anche il lavoro occasionale il Sig. Rossi pagherebbe il contributo su € 10.000,00 usufruendo di € 5.000,00 di franchigia unica per la medesima posizione INPS – gestione separata.
In attesa di documenti di prassi, l’interpretazione letterale della Circolare INPS n. 88/2023 ci porta a preferire per la soluzione 2) ovvero a ritenere che non sia possibile godere di una doppia franchigia all’interno della stessa gestione separata INPS e che, quindi, concorrano al raggiungimento della franchigia contributiva tutti i rapporti di collaborazione occasionale a prescindere dal settore di lavoro.