Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
A parere di chi scrive, è consigliabile limitare al minimo le movimentazioni finanziarie (in entrata o in uscita) in contanti, anche se entro la soglia in questione, come pure è consigliabile di dotare sempre l’a.s.d di un conto corrente dedicato.
Ciò per più motivi:
- semplificare e soprattutto controllare molto più agevolmente la tenuta dei conti e quindi la rendicontazione periodica e finale, dato che l’estratto conto bancario consente una immediato riscontro per la gran parte delle operazioni
- dimostrare e motivare con immediatezza le movimentazioni finanziarie in sede di eventuale controllo fiscale.
Ciò premesso, la normativa non impone l’adozione di un conto corrente dell’associazione ma la richiede espressamente nel caso di pagamenti da parte e a favore dei sodalizi sportivi dilettantistici se di importo pari o superiore a 1.000 euro; è poi richiesto che sia effettuato il pagamento con mezzi tracciabili dei compensi sportivi nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quale che ne sia l’importo.
Tutto ciò premesso, per rispondere al quesito posto dall’utente, considerata la necessità di utilizzare un conto corrente per corrispondere il compenso all’istruttore e per gestire gli incassi e pagamenti di importo superiore a euro mille, l’a.s.d.:
- può tranquillamente incassare in contanti le quote associative e/o i corrispettivi specifici per la frequenza alle attività sportive, se di importo singolo inferiore alla soglia pari a euro mille;
- può (e a nostro avviso è opportuno farlo) poi versare il contante sul conto corrente, anche per importi superiori a 1.000 euro, ma facendo attenzione ad annotare che trattasi della somma di singoli incassi, ciascuno sotto soglia;
- deve erogare il compenso all’istruttore mediante bonifico o altro servizio di pagamento tracciabile.
Si ricorda infine che, a partire dal 01/01/2017, non è più causa di decadenza automatica dal regime di favore ex L. 398/1991 il mancato rispetto della tracciabilità nelle movimentazioni finanziarie sopra soglia, ipotesi alla quale si applicano solo le sanzioni amministrative pecuniarie, tenendo comunque presente che:
- rimane ed è pesantemente sanzionata la movimentazione in contanti superiore a € 5.000, limite generale
- in sede di verifica fiscale, movimentazioni in contanti per importi rilevanti (o numerose movimentazioni anche sotto soglia) sono solitamente considerate indice di possibili irregolarità e di norma spingono quindi i verificatori a un maggior rigore.