Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Il d.lgs. 120/2023 (c.d. “correttivo-bis”) ha indicato espressamente nell’art. 25 del d.lgs. 36/2021 ciò che prima era necessario ricostruire non senza difficoltà con un esame complessivo della norma (e ancora rimanevano dubbi): è lavoro sportivo, con il particolare regime agevolativo, solo quello svolto all’interno dei sistema dello sport dilettantistico; nel dettaglio, dopo tale modifica il primo comma dell’art. 25 recita:
“È lavoratore sportivo … chi … esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato“.
Per quanto riguarda i personal trainer (come gli istruttori di danza o yoga, i preparatori atletici e ogni altro soggetto che possa prestare la propria opera indifferentemente verso a.s.d./s.s.d., sodalizi non sportivi o privati), deve quindi essere fatta una importante distinzione:
– i compensi per prestazioni ad a.s.d./s.s.d. o ad atleti tesserati rientrano nello speciale regime agevolato
– se invece le prestazioni sono effettuate a favore di enti non sportivi (palestre commerciali, centri vacanze, alberghi, ecc.) o a favore di privati non tesserati, i compensi soggiaceranno al regime ordinario.
È quindi estremamente opportuno che l’istruttore tenga ben distinte tali due tipologie di operazioni (p.es. utilizzando due diverse numerazioni in sede di fatturazione elettronica), così da poter correttamente indicare i due totali distintamente in dichiarazione dei redditi.