Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La formulazione del quesito sembra invero sottintendere la possibilità di spostamento per la manutenzione delle imbarcazioni (oltre che della sede sociale) dopo le 22.
L’ultimo d.l. 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19), in vigore dal 26 aprile u.s., se, da un lato, ha previsto la possibilità di svolgere un maggior numero di attività sportive nelle zone gialle, dall’altro, non ha disposto il venir meno del divieto di spostamenti dopo le 22.
La precisazione (contenuta anche nella FAQ n. 13 del Dipartimento dello sport) che “è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” e che “la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa”, sembra in realtà consentire gli spostamenti collegati all’attività sportiva.
La circostanza per cui questa faq sia esattamente uguale alla faq n. 27 precedentemente in vigore (v. Le FAQ del Governo per il mondo dello sport), pubblicata nel periodo in cui erano consentiti solo allenamenti e competizioni di interesse nazionale, giustifica l’esclusivo riferimento agli spostamenti per lo svolgimento di tali attività, equiparandoli, peraltro, ad attività lavorativa.
Nonostante una simile equiparazione susciti alcune perplessità (soprattutto per gli atleti), non può non condividersi l’idea espressa nella risposta citata dal nostro gentile lettore secondo cui la deroga al “coprifuoco” deve necessariamente estendersi anche a custodi, manutentori, gestori…, insomma a tutti coloro la cui presenza è necessaria per il corretto funzionamento dell’impianto, anche, ci sembra di potere aggiungere, in caso di volontari.
Ovviamente tali soggetti dovranno avere con sé il modulo di autodichiarazione (si consiglia di scaricare la versione ufficiale presente sul sito del Ministero dell’Interno) al quale è opportuno allegare anche adeguata documentazione attestante il ruolo svolto all’interno dell’associazione e la necessità di raggiungere la sede nella fascia oraria successiva alle 22. Ove, infatti, le attività di manutenzione potessero essere svolte dai diretti interessati precedentemente “al coprifuoco”, non sembra giustificarsi lo spostamento.
La possibilità di raggiungere la sede sociale per provvedere ad attività di manutenzione della stessa o delle imbarcazioni, durante “il coprifuoco”, in definitiva, è possibile solo se gli addetti sono impossibilitati a farlo in orari diversi e consentiti.