Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Il modello EAS (art. 30, d.l. 185/2008, convertito in l. 2/2009) deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione della a.s.d., al fine di godere dei benefici fiscali della “decommercializzazione” (ex art. 148, co. 3, TUIR e art. 4, co. 4, DPR 633/1972) dei corrispettivi incassati da associati e/o tesserati (diretti e/o indiretti) a fronte delle attività sportive organizzate (oltre a tutti gli altri requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa vigente).
Il modello deve essere successivamente ripresentato, qualora si verifichi la perdita dei requisiti qualificanti ai fini della decommercializzazione”, entro 60 giorni dall’avvenuta perdita, compilando l’apposita sezione.
Poi, ancora, il modello deve essere ripresentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si siano verificate variazioni relativamente ai dati precedentemente comunicati, ad eccezione del caso in cui le variazioni siano relative ai seguenti punti:
- importo dei proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20);
- costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi (punto 21);
- dati relativi all’ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente (punto 23);
- numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso (punto 24);
- importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);
- importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31);
- numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate (punto 33).
Nel caso di variazioni intervenute in uno o più dei punti diversi da quelli sopra elencati occorrerà compilare tutti i campi, compresi quelli relativi ai dati che non hanno subito variazioni.
Inoltre, la Risoluzione Agenzia Entrate n. 125/E/2010 prevede altre due ipotesi di esonero dalla presentazione di un nuovo modello EAS, ovvero in caso di:
- variazione dei dati anagrafici della a.s.d.;
- variazione dei dati anagrafici del rappresentante legale.
Tali modifiche infatti sono già oggetto di comunicazione ad hoc attraverso la presentazione del modello AA5/6 o AA7/10 (a seconda che l’a.s.d. sia titolare di solo codice fiscale o anche di partita IVA).
Nel caso di cui al quesito, è noto solo che le variazioni non riguardano i punti 4, 5, 6, 20, 25 e 26, ma non è dato sapere a quali altri punti del modello originariamente trasmesso (in forma non semplificata o “light”) si riferiscono, così come non è dato sapere se sono relative ai dati anagrafici dell’a.s.d. o del rappresentante legale o se riguardano la perdita dei requisiti qualificanti.
Ad ogni modo, si ritiene che, trattandosi di a.s.d. che può beneficiare della “compilazione light”, si possa applicare tale agevolazione anche se in fase di prima compilazione sia stato compilato il modello nella versione integrale.
Occorrerà pertanto ripresentare il modello:
- solo ove siano stati oggetto di modifica i campi da compilare in riferimento al modello light, ovvero i nr. 4-5-6-20-25-26 (e non è questo il caso dell’utente di cui al quesito!),
- oppure nel caso di perdita dei requisiti qualificanti.
Ricordiamo infine all’utente che l’omessa presentazione del modello EAS, per sopraggiunte variazioni, rientra nei casi di remissione in bonis (art. 2, co. 1, d.l. 16/2012), e quindi può essere sanata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, con contestuale versamento della sanzione pecuniaria in misura fissa e pari a € 250,00.