Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Se i “corsi” organizzati dal sodalizio sportivo dilettantistico in questione, condotto attraverso la forma giuridica della società a responsabilità limitata, possono essere considerati come “attività didattica”, finalizzata alla promozione di una determinata disciplina sportiva, riconosciuta come dilettantistica e statutariamente prevista, e se gli stessi sono frequentati da soggetti “qualificati”, ovvero da “tesserati” presso enti riconosciuti, i relativi corrispettivi sono fiscalmente “decommercializzati”, ovvero non sono imponibili ai fini IVA, IRES e IRAP, ai sensi dell’art. 148 T.U.I.R. e dell’art. 4, d.p.r. 633/1972.
In virtù di tale importante agevolazione non sussiste alcun obbligo di fatturazione, per cui è sufficiente emettere una ricevuta in formato libero.
Per quanto concerne gli acquisti, se la s.s.d. ha optato per il regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/1991, la relativa IVA è sempre da considerarsi indetraibile.
Se invece la s.s.d. non opera nel regime fiscale di cui alla legge 398/1991 dovrà considerare detraibile sia l’IVA riferita alle fatture di acquisto imputabili esclusivamente all’esercizio di attività commerciali sia una quota parte dell’IVA delle fatture per l’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio non solo di attività istituzionali ma anche di attività commerciali (c.d. acquisti ad uso promiscuo). In tale ultimo caso la quota parte di IVA detraibile può essere determinata, in assenza di parametri oggettivi di imputazione all’attività commerciale, secondo la percentuale che si ottiene dal rapporto tra ricavi commerciali rispetto ai ricavi totali.
Si rammenta che solo i soggetti che abbiano optato per la legge 398/1991 sono esonerati dagli adempimenti imposti dalla normativa IVA tra cui, per quanto di interesse in questa sede, la registrazione delle fatture sui registri IVA e la dichiarazione IVA. Di contro tali esoneri non riguardano le a.s.d./s.s.d. che non operano nel regime fiscale 398/1991 le quali, pertanto, dovranno sempre procedere alla registrazione delle fatture di acquisto sui registri IVA anche per quelle riguardanti l’acquisto di beni e servizi imputabili esclusivamente all’esercizio di attività non commerciali anche se, come detto, permane per tali fatture l’indetraibilità della stessa IVA nonchè dovranno riportare tali acquisti nella dichiarazione annuale ai fini IVA.
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