Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Nel testo del quesito purtroppo non è ben specificata la natura dell’attività “non istituzionale e commerciale” svolta, oltre che le relative modalità e i destinatari della stessa. Queste informazioni sarebbero state utili per fornire una risposta puntuale al quesito. Proviamo tuttavia a fornire alcuni concetti di base in merito all’oggetto del quesito, nella speranza di aver intuito il senso della domanda giunta in redazione.
Per attività istituzionale di un sodalizio, come l’associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.), si intende sostanzialmente la promozione delle discipline sportive dilettantistiche previste dallo statuto in qualità di sua missione principale. Tale attività istituzionale viene programmata, organizzata e offerta sulla base della volontà democraticamente espressa dagli associati.
Gli associati sono coloro che sposano la missione statutaria, partecipano attivamente alla vita associativa, ne assumono oneri e diritti, rispettando lo statuto e i regolamenti sociali. Generalmente l’associato assume tale status al termine di un iter burocratico disciplinato dallo statuto e versa una quota associativa periodica, fiscalmente non imponibile (decommercializzazione generale ex art. 148, co. 1, T.U.I.R.) e per la quale è previsto quindi l’esonero da certificazione fiscale (no scontrino, ricevuta fiscale o fattura, è sufficiente una ricevuta semplice). Tale quota è destinata a finanziare l’a.s.d. in via generale e alla stessa non corrisponde alcuna prestazione specifica nei confronti dell’associato.
La frequenza alle attività sportive, promosse dall’a.s.d., può essere destinata a due figure di soggetti ben distinte tra di loro e anche dalla figura dell’associato, nel senso che non necessariamente devono coincidere in capo alla stessa persona.
Si tratta dei tesserati, per il tramite di un ente di affiliazione sportiva riconosciuto (federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, ente di promozione sportiva), diretti o indiretti, ovvero coloro che sono tesserati presso l’a.s.d. di riferimento (diretti) e coloro che sono tesserati presso altra a.s.d. affiliata al medesimo ente (indiretti). Se lo status di associato è il frutto di un rapporto giuridico che si instaura tra persona fisica e a.s.d., lo status di tesserato deriva invece da un rapporto giuridico instaurato tra persona fisica ed ente di affiliazione sportiva. Associato e tesserato possono non coincidere in capo alla stessa persona fisica, in quanto un soggetto può essere interessato a partecipare sia alla vita associativa che a frequentarne le attività sportive (associato+tesserato), oppure può essere interessato esclusivamente alla vita associativa (associato non tesserato) o viceversa (tesserato non associato).
Al fianco dei tesserati ci possono essere eventualmente anche terzi non qualificati, ovvero soggetti che non intendono diventare associati o tesserati.
Tipicamente la frequenza alle attività sportive da parte di tesserati e terzi è consentita dietro il pagamento di un corrispettivo specifico in danaro (per esempio, la quota mensile di partecipazione al corso sportivo, da non confondere quindi con la quota associativa di cui sopra). Si utilizza l’attributo specifico in quanto tale corrispettivo è destinato a finanziare, in modo specifico appunto, quella determinata attività sportiva.
L’attività sportiva offerta a tesserati e terzi, dietro corrispettivo specifico, è attività avente natura intrinsecamente commerciale, in virtù della presenza del sinallagma, ovvero del rapporto diretto tra prestazione resa (il corso sportivo) e controprestazione ricevuta (il corrispettivo in denaro). Per i corrispettivi versati dai tesserati, nel rispetto di determinati requisiti ed adempimenti, è disposta la non imponibilità fiscale (decommercializzazione speciale, ex art. 148, co. 3 e co. 8, T.U.I.R.) Anche per questi non sarebbe necessaria quindi l’emissione di scontrini, ricevute fiscali o fatture ma sarebbe sufficiente una ricevuta semplice.
Sarebbe invece considerata attività commerciale in senso stretto e senza alcun beneficio di decommercializzazione:
- la frequenza all’attività sportiva, dietro corrispettivo, da parte di terzi non qualificati;
- la frequenza ad attività sportive non statutariamente previste o non riconosciute, dietro corrispettivo, da parte di chiunque;
- l’offerta di servizi non strettamente strumentali alla pratica sportiva o gestiti con criteri imprenditoriali, dietro corrispettivo e nei confronti di chiunque (sponsorizzazioni, pubblicità, merchandising, vendita o somministrazione di alimenti e bevande, ecc.).
Tranne nel caso in cui le attività sopra elencate abbiano natura marginale ed occasionale rispetto alle attività istituzionali, sarebbe necessario considerare i relativi corrispettivi come imponibili fiscalmente e quindi oggetto di relativa certificazione (scontrini, ricevute fiscali o fatture). Un parziale esonero dall’imposizione fiscale e dalla certificazione sarebbe prevista nel caso di adozione, ad esempio, del regime forfetario ex l. 398/1991, nel rispetto dei requisiti di accesso e mantenimento previsti. Infatti, nella misura in cui è possibile fruire dell’agevolazione, è previsto l’esonero dagli adempimenti formali di cui al titolo II del d.p.r. 633/72, tra i quali è compreso l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.