Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La redazione degli statuti nel totale rispetto delle norme di legge è un requisito fondamentale per potere ottenere il riconoscimento dello status di ente sportivo dilettantistico, presupposto del godimento delle agevolazioni fiscali.
Una simile considerazione deve indurre a valutare con particolare cautela e attenzione le clausole contenute nel proprio statuto. L’imminente entrata in vigore della riforma dello sport può costituire l’occasione giusta per compiere una simile verifica.
La risposta alla domanda posta dal gentile lettore si evince dalla lettura della definizione di attività didattica contenuta del Regolamento “disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.
L’art. 2 (definizioni) al punto 4 definisce l’attività didattica nei termini seguenti
“con attività didattica si intende l’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di affiliazione e/o dalla ASD/SSD in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute”.
È oltremodo evidente la differenza fra la definizione corretta, sopra citata, e quella menzionata dal lettore, che, molto più generica, sembra ricomprendere anche la formazione, seppure in termini non esatti.
Anche la definizione di quest’ultima attività è contenuta nel regolamento (art. 2 punto 5), secondo cui
“con “attività formativa” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD/SSD, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dalla stessa ASD/SSD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità”.
La circostanza per cui le attività formative possono essere svolte dal sodalizio solo in presenza dei requisiti richiesti impone all’ente sportivo dilettantistico di verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni necessarie.
In definitiva, la formulazione della clausola statutaria menzionata dal lettore sembra oltremodo vaga e generica, non in grado di assicurare lo svolgimento di attività didattica.
Si consiglia pertanto, alla luce delle considerazioni appena esposte, di riscriverla in modo chiaro e corretto, in linea con le indicazioni legislative, considerato che, verosimilmente, l’entrata in vigore della riforma dello sport renderà necessario apportare ulteriori modifiche agli statuti.