Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO
Tra i rimborsi spese riconoscibili ai volontari secondo quanto disposto all’art. 29 del d.lgs. 36/21 – ovvero spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente – possono essere ricomprese anche le indennità chilometriche per l’utilizzo del proprio veicolo. Tuttavia deve trattarsi di spese effettivamente sostenute e pertanto analiticamente determinate, stante il divieto di corrispondere rimborsi spese a forfait. Al riguardo la Risoluzione Ag. Entrate n. 38/E 11/4/2014 – adottata per chiarire il regime delle indennità chilometriche nel sistema previgente delineato dagli artt. 67 e art. 69 co.2 T.U.I.R. ma valido riferimento per i rimborsi a piè di lista dei volontari nel contesto della riforma – precisa che “le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI”. Trattasi delle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, annualmente pubblicate in gazzetta ufficiale (si veda per l’anno 2023 il comunicato dell’Agenzia delle Entrate in G.U. 28.12.2022 n. 302, commentato da Franca Fabietti: Rimborso trasferte in auto per i collaboratori sportivi: le nuove Tabelle ACI 2023; sul sito ACI è possibile utilizzare un servizio gratuito per il calcolo delle indennità chilometriche selezionando il tipo di veicolo e di alimentazione). L’applicazione delle tariffe ACI costituisce pertanto il limite massimo dell’indennità chilometrica (costo proporzionale in €/Km).
Ciò premesso, si deve sempre considerare che il rimborso spese ai volontari deve essere giustificato dalla missione autorizzata dalla società sportiva: in tal senso è sicuramente buona norma deliberare i criteri e i limiti per il riconoscimento delle spese a piè di lista inclusi i rimborsi chilometrici, autorizzare il volontario a utilizzare il proprio veicolo, e laddove possibile incaricarlo della specifica trasferta.
Il volontario dovrà poi rilasciare una nota a piè di lista indicando la data, il motivo della trasferta, il tipo di veicolo utilizzato e il tragitto percorso, in modo da fornire in maniera analitica tutti gli elementi per determinare il calcolo dell’importo rimborsabile. Considerato poi che nel caso di specie si tratta di importi cospicui, riferiti evidentemente a trasferte che comportano tragitti di lunga percorrenza e/o comunque l’impiego di numerosi volontari come accompagnatori, va adottata la massima prudenza per giustificare la spesa che dovrà essere non solo pertinente e autorizzata ma anche congrua rispetto al generale principio che impone di destinare le risorse del sodalizio a fini sportivi o a incremento del patrimonio per la successiva devoluzione a fini sportivi; in tal senso ad esempio andrebbe verificato se il ricorso al noleggio di pulmini o l’impiego di mezzi pubblici non possa essere meno dispendioso rispetto al riconoscimento dei rimborsi chilometrici agli accompagnatori.
Il “correttivo-bis” – in attesa di approvazione definitiva – prevede la possibilità di riconoscere al volontario rimborsi spese fino al limite di euro 150 mensili mediante autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: si tratta di una mera semplificazione, riferita in ogni caso a spese che il volontario attesta di avere effettivamente sostenuto e non di un rimborso a forfait. Il limite di 150 euro mensili è previsto in relazione a tale modalità di rimborso – che peraltro richiede obbligatoriamente una delibera dell’organo direttivo per l’individuazione della tipologia di spese e attività – pertanto nel caso in cui si ricorra alla nota a piè di lista potranno essere rimborsati anche importi maggiori, purchè naturalmente effettivamente sostenuti e documentati e riferiti a trasferte e missioni svolte su incarico del sodalizio sportivo per la promozione delle attività istituzionali.
Andranno infine sempre verificate diverse prescrizioni regolamentari imposte dagli enti affilianti che possono imporre limiti massimi e criteri da rispettare in relazione al rimborso spese di tesserati e dirigenti, come ad esempio il rimborso delle spese di trasferta in relazione al percorso più breve (escludendo di fatto la possibilità di rimborsare i viaggi da e per una località intermedia del percorso).
Si ricorda per completezza che il volontario deve essere assicurato per la responsabilità civile (art. 29 co. 4) e se sportivo anche per infortunio da morte e invalidità permanente (art. 51 L.289/02 e art. 34 co. 4 d.lgs. 36/21) e che la prestazione del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro remunerato con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.