Il quesito
Risposta di: Maria Cristina Dalbosco

Come è noto il c.d. Superbonus 110% è un’importante agevolazione fiscale che consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda il 110% delle spese sostenute per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o per interventi antisismici.
La definizione ora data è molto generica e in effetti non dà conto delle specifiche richieste dalla legge al fine di accedere al beneficio: per maggiori dettagli in merito si rinvia a Il c.d. “superbonus 110%” per a.s.d. e s.s.d., dove si specifica altresì – e lo ha ricordato anche il nostro gentile lettore – che la legge prevede la fruibilità della detrazione a favore di a.s.d. e s.s.d. là dove gli interventi abbiano a oggetto immobili (o parti di immobili) adibiti a spogliatoi.
In questa sede diamo pertanto per acquisiti e noti sia il tipo di intervento che si intende attuare sull’edificio (e il conseguente miglioramento delle due classi energetiche richiesto dalla normativa), sia la procedura, con i relativi adempimenti necessari, da seguire tanto ai fini del Superbonus quanto per poter eventualmente esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito (attestazione della congruità delle spese sostenute e visto di conformità).
La questione che solleva il nostro lettore attiene invece all’individuazione del soggetto che può usufruire del Superbonus 110%, se cioè ne possa beneficiare anche la a.s.d. che utilizza gli spazi oggetto dell’intervento di miglioramento energetico in forza di un contratto di concessione stipulato con il comune.
Il c.d. decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020, conv. con modif. con l. 77/2020) offre un elenco di soggetti beneficiari, tra cui anche – alle condizioni sopra viste – le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ma per conoscere a che titolo i soggetti possono effettuare gli interventi agevolati è necessario ricorrere a documenti di prassi.
Viene anzitutto in soccorso la Guida al SUPERBONUS 110% pubblicata dall’Agenzia delle Entrate che, grazie anche ai continui aggiornamenti (l’ultimo del febbraio 2021), può essere considerata una sorta di “bibbia” per addetti e non addetti ai lavori: si legge lì, a p. 8, che la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile “in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio“. Oltre ai proprietari o titolari di altro diritto reale – che non è il caso che qui interessa – il documento indica il “detentore dell’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato“.
E colui che detiene l’immobile in forza di una concessione?
Ora, una fortunata coincidenza ci permette di togliere qualsiasi dubbio a quanto avremmo già dedotto per analogia da altri documenti di prassi: la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 16 febbraio si riferisce infatti proprio a un caso di intervento realizzato da una a.s.d. negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione dal Comune in base a una Convenzione.
E diciamo subito che la conclusione dell’A.d.E. è affermativa.
Dopo essersi lungamente soffermato sulle caratteristiche del Superbonus 110%, e sui requisiti e procedure per accedervi, il documento affronta l’ambito soggettivo e ribadisce anzitutto quanto già scritto – e sopra riportato – nella Guida. E ciò che qui interessa al nostro lettore è l’affermazione che la Convenzione con il Comune costituisce titolo idoneo a consentire all’a.s.d. di accedere al beneficio fiscale.
Si noti che l’Agenzia delle Entrate si riferisce al sistema di protocollazione adottato dal Comune quale garanzia che l’impianto sportivo su cui vengono eseguiti i lavori (ricordiamo: sempre e solo nella parte adibita a spogliatoi) è nella disponibilità giuridica e materiale dell’a.s.d. prima della data in cui vengono sostenute le spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.
Si richiama infine l’attenzione alla necessità – ribadita anche nel documento – di acquisire il consenso del Comune all’esecuzione dei lavori.