Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La figura del volontario è descritta dall’art. 29 del d.lgs. 36/2021, che prevede la possibilità – per i sodalizi sportivi – di
“avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”,
specificando che
“le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario (..)
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
È oltremodo evidente che la disposizione normativa sopra citata non prescriva il tesseramento del volontario.
Seppure non imposto ex lege, potrebbe essere tuttavia opportuno tesserare il collaboratore volontario, in considerazione degli effetti derivanti da tale atto, relativi, tra l’altro, alla tutela infortunistica, nonché, al fine di garantire l’adeguata copertura per responsabilità civile obbligatoria per legge (ex art. 29, comma 4, sopra citato); l’esistenza di una simile copertura deve, tuttavia, essere verificata con l’organismo di affiliazione.
Il quesito del gentile lettore richiama, invero, una fattispecie particolare di collaboratore, che non sembra riconducibile alla figura di volontario “sportivo”, il cui ambito di operatività è circoscritto allo svolgimento delle attività istituzionali del sodalizio, da cui esula sicuramente la “collaborazione al chiosco dello stadio”, in quanto attività commerciale.
In merito a quest’ultimo aspetto, si ricorda la necessità di prevedere nello statuto (ai sensi dell’art. 9 d. lgs. 36/21) lo svolgimento di attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b)((Il riferimento contenuto alla lett. B è “all’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Il mancato adeguamento dello statuto alle disposizioni normative, con particolare riguardo “ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso”.))
La possibilità di svolgere attività diverse è, infatti, subordinata alla duplice condizione della previsione statutaria delle medesime, nonché del loro carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001.
L’impossibilità di tesserare la figura indicata dal lettore come volontario sportivo, non significa che sia necessario od opportuno attribuirle la qualifica di socio; potrà certo essere associato, ma ciò solo dopo averne valutato attentamente l’opportunità, tenendo ben presente le differenti finalità dei due atti (amplius, sulle qualifiche delle due figure, si v. Rapporto tra soci e tesserati).
Nella valutazione di tale opportunità dovrà essere considerato: dal punto di vista del soggetto, che tale qualifica deve essere assunta se interessato a condividere le finalità istituzionali dell’ente e a partecipare alla vita associativa; dal punto di vista dell’associazione, che il socio sarà legato al sodalizio da un rapporto a tempo indeterminato (salvo recesso o dimissioni) e dovrà essere invitato alle assemblee dell’ente (“organo sovrano” del sodalizio, come richiede l’art. 148 TUIR), con il potere quindi di esaminare i rendiconti, partecipare alla nomina dell’organo amministrativo, e così via.
Tali valutazioni sia del collaboratore che dell’associazione rendono evidente che l’impossibilità di ricorrere all’istituto del tesseramento non può essere sostituita con l’attribuzione dello status di socio, considerate le diverse finalità di ciascun atto e la non interscambiabilità degli stessi.
- Al riguardo, la versione definitiva dell’art. 9, comma 1-ter, dispone che “Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.” [↩]