Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Il quesito del gentile lettore ci permette di fare il punto su alcune questioni riguardanti sia la procedura (e relative tempistiche) dell’istituto del 5 per mille, sia quel particolare ravvedimento operoso che prende il nome di remissione in bonis.
5 per mille: come è noto dal 2016 (d.p.c.m. 7 luglio 2016) il contributo del 5 per mille è stato “stabilizzato”, è stato cioè eliminato – per gli enti che a partire dal 2017 sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti – l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la successiva dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In altre parole l’ente interessato, accertata la propria presenza nella rispettiva lista di competenza (per le a.s.d. è sufficiente andare a questo link), non ha ulteriori adempimenti da rispettare.
Tutto ciò vale finché non cambia il rappresentante legale dell’associazione: in questo caso infatti la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non ha più efficacia e il nuovo rappresentante legale deve ripresentarla con le modalità e nei termini prescritti dalla norma istitutiva del 5 per mille nel 2010 (art. 6, co. 6 e 7, dpcm 23 aprile 2010), che prescrive:
6. Entro il 30 giugno [2010], a pena di decadenza, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco aggiornato di cui al comma 5, terzo periodo, spediscono, con raccomandata a.r., all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi enti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.
7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al fac-simile Allegato 5, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l’anno finanziario [2010].
E se il termine del 30 giugno (quest’anno era il 1 luglio) – come è il caso sottoposto nel quesito – non viene rispettato?
Vale anche in questo caso la norma generale che permette di ravvedere le violazioni meramente formali e mantenere la fruizione del beneficio altrimenti destinato ad essere perso?
La risposta è: Sì, si può applicare l’istituto della remissione in bonis.
Remissione in bonis: si tratta dell’istituto introdotto dall’art. 2, del d.l. n.16/2012, grazie al quale la fruizione dei benefici di natura fiscale o l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale, non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, purché ricorrano alcune condizioni.
Condizioni che – per quanto riguarda specificamente il 5 per mille – sono le seguenti:
– la a.s.d. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– la domanda di iscrizione (ma non è il caso del quesito) ovvero la successiva integrazione documentale (ed è il nostro caso) venga inviata entro il 30 settembre con le modalità sopra viste (art. 6, comma 6); pertanto il nuovo rappresentante legale dovrà inviare con raccomandata a.r., all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione.
Attenzione: alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sempre allegato il documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante dell’ente che ha sottoscritto la dichiarazione.
– venga contestualmente versato l’importo di € 250.00 F24 (senza potersi avvalere della compensazione con crediti tributari).
In chiusura facciamo notare come la scadenza della remissione in bonis per il 5 per mille non segua la scadenza generica indicata dalla norma istitutiva, vale a dire “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile” (per un approfondimento sul punto si v. anche Remissione in bonis – Quando scade?!? Il 30 settembre (rectius: 1 ottobre) o il 31 ottobre?, in Newsletter n. 17/2018).