Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
I due quesiti offrono l’occasione per un nuovo approfondimento relativo a una tematica sulla quale, in Fiscosport, sono presenti diversi contributi.
Si tratta della fattispecie in cui un sodalizio sportivo dilettantistico, a.s.d. o s.s.d., effettua acquisti da soggetti non residenti in Italia (UE o extra UE), di merce, macchinari o attrezzature.
Nei due quesiti proposti dagli utenti di Fiscosport sono contemplati rispettivamente i seguenti casi:
- s.s.d. (srl) in regime ordinario che acquista dalla Romania;
- a.s.d. in regime ex l. 398/1991 che acquista dall’estero.
Il caso 1.:
Non è meglio specificato se i prodotti sono ceduti da soggetto “consumer” o “business”, ovvero da persona fisica (privato) o da soggetto titolare di impresa e quindi in possesso di partita IVA. Altrettanto non è specificato se la s.s.d. risulta essere iscritta o meno al VIES (Vat Information Exchange System).
Supponiamo pertanto che i beni siano ceduti da soggetto business, residente fiscalmente in Romania e quindi dotato di partita IVA intracomunitaria (dal 2007 la Romania è entrata a far parte della UE).
Se la s.s.d. scrivente non risultasse iscritta al VIES, il fornitore estero UE dovrebbe fatturare la cessione dei beni applicando l’aliquota IVA vigente in Romania, relativamente alla categoria merceologica a cui appartengono i beni oggetto di cessione. Dal punto di vista fiscale, la mancata iscrizione al VIES comporterebbe infatti l’impossibilità da parte del cedente (estero) di verificare la soggettività passiva IVA del cessionario (italiano). Ciò esimerebbe il cedente dal qualificare l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari e quindi alla s.s.d. non competerebbe alcun adempimento fiscale specifico in materia. (cfr Risoluzione Agenzia Entrate 42/E del 27.04.2012).
In sostanza, la s.s.d. pagherebbe, in fattura, l’IVA vigente in Romania, senza possibilità di detrazione in quanto l’imposta versata sarebbe un costo.
Nel caso contrario, ovvero di s.s.d. iscritta al VIES, si tratterebbe di un acquisto intracomunitario (nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal d.l. 331/1993), fatturato dal fornitore estero senza addebito IVA, da cui deriverebbero gli adempimenti ordinari in materia: integrazione della fattura ricevuta (“reverse charge”) con aliquota IVA vigente in Italia, doppia annotazione nei registri IVA (acquisti e vendite) e modelli Intrastat, oltre che fatturazione elettronica.
In sostanza, per la s.s.d., ai fini IVA, l’operazione sarebbe trasparente e quindi ininfluente, ovvero non ci sarebbe imposta da versare, in seguito all’adozione del regime ordinario e all’annullamento dell’IVA in virtù della doppia annotazione nei registri.
Il caso 2.:
Non è specificata la natura del soggetto cedente (business o consumer), se si tratta di soggetto residente in UE e se la a.s.d. risulta iscritta o meno al VIES.
Supponendo che il cedente estero sia UE-business, nel caso di mancata iscrizione al VIES valgono le stesse considerazioni di cui al caso 1.
In caso contrario, trattandosi di a.s.d. in regime ex l. 398/1991, oltre agli adempimenti ordinari previsti in materia di acquisti intracomunitari1 (sempre che siano tali, nel rispetto dei requisiti di cui al d.l. 331/1993), e di fatturazione elettronica, a differenza del caso 1., l’a.s.d. verserebbe il 100% dell’IVA addebitata mediante autofattura (reverse charge). Ciò in quanto il regime adottato non contempla l’adozione di registri IVA ma esclusivamente il registro di cui al d.m. 11/02/1997 per le operazioni attive effettuate, su cui annotare, pur in assenza di una specifica sezione dedicata, l’autofattura.
- Con provvedimento del 25 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello INTRA-12 entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2015. In estrema sintesi, occorre presentare il modello INTRA-12, entro la fine di ciascun mese, indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente. I soggetti che devono utilizzare il nuovo modello INTRA-12 sono:
Enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d’imposta e i produttori agricoli in regime di esonero che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro previsto dall’art. 38 comma 5, lett. c) del D.L. n. 331/1993 o che abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in Italia per quanto riguarda tali acquisti;
Enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d’imposta e produttori agricoli in regime di esonero che sono tenuti ad assumere la qualifica di debitori d’imposta per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti mediante l’applicazione del meccanismo del Reverse charge;
Enti non commerciali soggetti passivi IVA, per quanto riguarda gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività non commerciali. [↩]