Il quesito
Risposta di: Maria Cristina Dalbosco

La risposta è negativa.
La fonte a cui fare riferimento per conoscere le aliquote di imposta da applicare è l’art. 16 del d.p.r. 633/72; qui si dispone l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A dello stesso decreto, fra i quali è presente l’energia elettrica (citata nella parte III al n. 103).
La Tabella citata individua con precisione i soggetti aventi diritto all’agevolazione:
• Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
• imprese agricole,
• soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici (strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E)
• soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.
Assenti, dunque i sodalizi sportivi, che – sempre rimanendo in tema di energia elettrica – non godono neppure di agevolazioni sulle accise.
Altro discorso è da farsi per le accise sul consumo di gas metano: in questo diverso caso, infatti, il mondo sportivo può godere dell’applicazione di un’imposta ridotta (accisa per uso industriale) rispetto a quella ordinaria (aliquota per uso civile). Maggiori dettagli su questa agevolazione (ripetiamo, sul consumo di gas metano e non su quello di energia elettrica) sono disponibili in questo articolo.