Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Entro il prossimo 31 dicembre 2023 è necessario procedere all’adeguamento, negli statuti vigenti dei sodalizi sportivi, ai nuovi requisiti di cui agli artt. 7 e 9 del d.lgs. 36/2021 (come da ultimo modificato dal “Decreto Correttivo bis”, d.lgs. 120/2023), al fine di prevedere, oltre all’esercizio dell’organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica, in via stabile e principale, anche la possibilità di esercitare attività diverse (secondarie e strumentali) da quella (principale) sportiva.
Ai sensi dell’art. 7, co. 1-quater del d.lgs. 36/2021 (comma introdotto dal d.lgs. 120/2023) la mancata conformità dello statuto ai nuovi requisiti comporta la non iscrivibilità dell’ente sportivo e/o la cancellazione d’ufficio dello stesso dal RAS.
Il d.lgs. 120/2023 introduce anche il co.1-ter all’art. 9 del d.lgs. 36/2021, disponendo che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti quantitativi all’esercizio delle attività diverse da quella sportiva dilettantistica (fatta esclusione per le attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS.
È prevista infine l’esenzione dall’imposta di registro, qualora l’ente sportivo disponga la revisione dello statuto al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023.
Sarà quindi necessario redigere il relativo verbale di assemblea straordinaria, con allegato Statuto revisionato e adeguato, in forma di scrittura privata non autenticata, da registrare presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in esenzione da imposta di bollo e da imposta di registro e, successivamente, trasmetterlo all’ente affiliante affinché proceda con il deposito presso il RAS.