Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito del gentile lettore non precisa alcuni aspetti, tra cui, ad esempio, l’età del collaboratore minorenne, aspetto di fondamentale importanza, né specifica a che titolo è “assunto” l’assistente bagnante minorenne, ovvero se come collaboratore sportivo ex art. 67 T.U.I.R. – purché ne ricorrano le condizioni – o con rapporto di lavoro ordinario.
Nel nostro ordinamento giuridico, il minore che abbia compiuto i 16 anni d’età e abbia assolto l’obbligo scolastico è titolare della capacità lavorativa e può sottoscrivere da solo il contratto di “assunzione”.
Al compimento dell’età indicata, pertanto, è un lavoratore a tutti gli effetti a cui è impedita soltanto la possibilità di svolgere alcuni lavori “usuranti”, tra i quali non può certo comprendersi la figura di assistente bagnante.
Se per l’ordinamento giuridico statale l’assistente bagnante che abbia compiuto il sedicesimo anno d’età può svolgere autonomamente le proprie mansioni, maggiore chiarezza deve essere fatta con riguardo all’ordinamento sportivo.
Il lettore fa riferimento a “un piccolo impianto sportivo ove è presente una piscina estiva”; è necessario chiarire se l’impianto sia affiliato (o meno) a un organismo subordinato al CONI.
Qualora si tratti di impianto sportivo in senso atecnico, ovvero non facente parte del mondo CONI, sono sufficienti le considerazioni svolte sopra.
Laddove si tratti di un impianto sportivo affiliato a un organismo di riferimento, è necessario verificare se l’assistente bagnante sia provvisto dei requisiti (brevetti e competenze) richiesti dalla FIN o dall’ente di promozione sportiva a cui il sodalizio gestore dell’impianto è affiliato. La verifica deve essere particolarmente scrupolosa soprattutto laddove si tratti di affiliazione alla FIN, posto che questo organismo detta requisiti specifici per tali figure di collaboratori. Solo un’attenta analisi della normativa federale può chiarire l’autonomia (o meno) del collaboratore nello svolgimento delle sue mansioni.