Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Il quesito giunto in redazione era un po’ più articolato di come presentato nel sommario e lo riportiamo qui integralmente:
Una associazione sportiva dilettantistica affiliata presso la Federazione Italiana Tennis, iscritta presso il registro del CONI, ha come scopo la diffusione del gioco del tennis a livello amatoriale, agonistico e didattico. Per i propri soci e familiari organizza anche corsi di nuoto condotti da istruttori professionisti di nuoto. Poiché lo sport del nuoto non è inserito negli scopi istituzionali del sodalizio e non essendo questo affiliato alla FIN, si chiede:
– i corrispettivi specifici per la partecipazione ai corsi di nuoto sono da considerarsi commerciali o istituzionali ?
– ai compensi degli istruttori può applicarsi la norma agevolata sui compensi sportivi (Art. 67 comma 1, lettera m) del TUIR) ?
In atto a titolo prudenziale l’associazione inserisce nell’attività commerciale i suddetti corrispettivi (soggetti a IVA e IRES) e agli istruttori, titolari di partita IVA, corrisponde i compensi, ai sensi dell’art. 53 T.U.I.R., con l’emissione di regolare fattura soggetta a IVA, a ritenuta d’acconto e a ritenuta ex enpals.
Poi l’associazione paga i contributi ex enpals e inps per la parte a proprio carico.
Grazie e cordiali saluti.
La principale agevolazione fiscale concessa ai sodalizi sportivi dilettantistici è quella della “decommercializzazione” speciale dei corrispettivi specifici incassati da soggetti qualificati (associati e tesserati), di cui all’art. 148, co. 3, T.U.I.R. (imposte sul reddito) e all’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972 (IVA).
Tra i requisiti fondamentali richiesti dalle normative richiamate è previsto che le attività sportive, per la cui frequenza e partecipazione sono versati i corrispettivi specifici dai soggetti qualificati, siano quelle istituzionali, statutariamente previste e per le quali sia stato ottenuto il riconoscimento sportivo da parte del CONI, per il tramite di un ente di affiliazione (Federazione Sportiva Nazionale, Discipline Sportive Associate, Ente di Promozione Sportiva).
Allo stesso modo, i compensi erogati per la promozione di discipline sportive non statutariamente previste e non riconosciute non potranno godere del trattamento fiscale e previdenziale di favore ex art. 67, co. 1, lett. m), T.U.I.R.
Venendo al caso specifico prospettato dal lettore, poiché l’attività natatoria non è prevista dallo statuto, si ritiene che la stessa non possa beneficiare della decommercializzazione ex art. 148, co. 3, del TUIR (“non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti“).
Circa la possibilità di tali proventi di rientrare nel regime agevolativo e forfetario di cui alla l. 398/1991, occorre richiamare le incertezze e i rischi di contenzioso derivanti dall’eventuale accertabile difetto di “connessione” di talune attività sportive nei confronti di quelle istituzionali, statutariamente previste e riconosciute (cfr. Circolare Agenzia Entrate 18/E/2018) e del rischio di configurazione quali “attività non direttamente connesse” per le quali l’Agenzia delle Entrate non riconosce la possibilità di applicare il regime forfetario.
Relativamente ai compensi corrisposti agli istruttori per lo svolgimento dell’attività natatoria, dalla domanda si evince che i collaboratori siano in possesso di partita IVA, per cui risulta corretto il comportamento adottato, salvo valutare l’eventuale adozione del regime forfetario che prevede che i relativi proventi non siano soggetti né a IVA, né a ritenuta.
Ove, al contrario, i collaboratori non fossero titolari di partita IVA, non potrà essere applicato il regime previsto dall’art. 67, co. 1, lett. m) del T.U.I.R., relativamente ai compensi sportivi.