Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il nuovo Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI 2.0 (d’ora in poi Registro CONI) ha imposto agli organismi di affiliazione di caricare un numero significativo di dati.
Al fine di comprendere le motivazioni di una simile previsione, è necessario capire la ratio generale della riforma del Registro CONI posta in essere dall’ente esponenziale dello sport italiano.
Il CONI, quale unico ente certificatore dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica da parte dei sodalizi sportivi, si è preoccupato di garantire che le agevolazioni fiscali siano erogate solo ai soggetti che effettivamente svolgono attività sportiva dilettantistica sul territorio nazionale. Per potere raggiungere il risultato atteso, si avvale della collaborazione degli organismi di affiliazione (che dovrebbero avere i dati dei propri affiliati, almeno in parte), imponendo ai medesimi di inserire i dati richiesti. Il citato adempimento è finalizzato a garantire una conoscenza completa dei sodalizi sportivi dilettantistici sotto molti aspetti, quali, ad esempio, il numero e l’identità dei propri tesserati, nonché l’effettivo svolgimento di attività sportiva, didattica e formativa.
Il caricamento dei dati richiesti, del resto, è rilevante anche per l’Agenzia delle Entrate, secondo cui “l’obbligo di inserire all’interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti, assolve, per l’Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti” (circolare 18/E del 2018).
Con riguardo alla specifica richiesta del lettore, è necessario fare una breve premessa sui soggetti legittimati a fare formazione in ambito sportivo.
Oltre all’Università (si pensi, ad esempio, al Corso di Laurea in Scienze Motorie), la formazione in ambito sportivo può essere effettuata dalle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di promozione sportiva. Relativamente a questi ultimi, è necessario operare un distinguo.
Lo Statuto del CONI, all’art.3 comma 4-bis, dispone che: “Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport“. In merito alla formazione realizzata dagli Enti di promozione sportiva, è doveroso richiamare il Regolamento di funzionamento degli Enti di promozione sportiva approvato con delibera del Consiglio Nazionale del Coni del 28/10/2014, ai sensi del quale, “Tali Enti promuovono e organizzano attività formative per operatori sportivi e/o altre figure similari. I diplomi e i titoli hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui l’Ente di Promozione Sportiva abbia preventivamente sottoscritto una Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport”.
Se, da un lato, la formazione federale ha valenza generale (anche nell’ambito degli Enti di promozione sportiva), non può dirsi altrettanto per quella realizzata dagli Enti. Quest’ultima può avere valenza generale solo nei casi indicati: ovvero qualora l’Ente di Promozione Sportiva abbia preventivamente sottoscritto una Convenzione con la specifica Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport.
Questo – in estrema sintesi – il panorama generale sulla formazione in ambito sportiva.
Relativamente alla domanda del lettore, circa la legittimità (o meno) della richiesta avanzata dall’Organismo di riferimento, che impone al tecnico responsabile delle attività sportive di avere un tesserino/diploma rilasciato dalla Federazione sportiva nazionale o dall’Ente di promozione sportiva, è doveroso il richiamo all’art. 3 del Regolamento (approvato con delibera CONI n. 1574 del 18/07/2017) che disciplina il funzionamento del Registro 2.0, ai sensi del quale “Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo Sportivo di Affiliazione….”.
In virtù di tale disposizione, è evidente la necessità che ciascun sodalizio sportivo si uniformi alle richieste dell’Organismo presso cui è affiliato anche in merito alle qualifiche eventualmente richieste ai tecnici.