Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Purtroppo nel quesito non viene specificato se l’asd sia titolare o meno di partita IVA, se abbia o meno esercitato opzione per il regime ex L. 398/1991 e non vengono fornite informazioni in merito alla fatturazione (la fattura è già stata emessa, trasmessa e acquisita? In che data?). Supponiamo pertanto che si tratti di a.s.d. con solo codice fiscale e che la fattura sia già stata correttamente inviata.
In materia di “fatturazione elettronica” le associazioni sportive dilettantistiche (asd) in possesso solo di codice fiscale sono equiparate alle persone fisiche e pertanto non sono soggette all’obbligo generalizzato, in vigore dal 01.01.2019 e a tutti ormai ben noto.
Le asd hanno quindi diritto a ricevere la copia cartacea della fattura emessa nei loro confronti e non sono tenute a rispettare gli obblighi in materia di “conservazione elettronica sostitutiva” (art. 1, DLGS 127/2015). Il fornitore pertanto valorizzerà il campo “codice destinatario” con il codice convenzionale “0000000”, all’atto dell’invio del file telematico al SdI.
Le asd in possesso di codice fiscale possono comunque consultare le fatture elettroniche pervenute al SdI, attraverso l’apposito servizio gratuito messo a disposizione on line dall’Agenzia delle Entrate.
L’accesso a tale servizio richiede, innanzitutto, la registrazione del legale rappresentante, in primis, e dell’asd, in fase successiva, ai servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate (“Fisconline” o “Entratel”).
Una volta che l’asd è in possesso delle credenziali di accesso a tali servizi telematici (username e password), occorre procedere all’adesione ai servizi specifici di “fatturazione elettronica/corrispettivi telematici”.
Il servizio in questione non consente ai soggetti che non sono titolari di partita IVA di registrare un indirizzo telematico per la ricezione delle fatture, per cui le asd dovranno sempre e comunque comunicare al fornitore la PEC o il “codice destinatario”, se ne sono in possesso e in alternativa al codice convenzionale (Agenzia delle Entrate, FAQ nn. 26 e 28 del 27/11/2018).
Si ricorda infine che l’adesione al servizio, nella fattispecie in esame, se successivo alla data del 29/02/2020, consentirà di visualizzare solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quello dell’adesione.
Per rispondere al quesito dell’utente, la fattura elettronica trasmessa dal fornitore al SdI con codice convenzionale “0000000”, qualora risulti inviata e non scartata non può essere modificata e quindi occorre procedere ad emettere una nota di variazione e alla successiva conseguente emissione di nuova fattura con le correzioni apportate.
La risposta non sarebbe diversa se considerassimo l’ipotesi di una asd titolare di partita IVA, con opzione per l’adozione del regime di favore ex L. 398/1991. In tale caso si dovrebbe ritenere altrettanto valido l’esonero dagli obblighi in materia di fatturazione elettronica (sia dal punto di vista del “ciclo passivo” delle fatture ricevute che da quello del “ciclo attivo” delle fatture emesse) se i ricavi “commerciali” non fossero superiori alla soglia pari a euro 65 mila euro (come accade per i contribuenti in “regime forfetario”). Di conseguenza, anche in questo caso, l’asd avrebbe diritto a ricevere dal fornitore una copia cartacea della fattura emessa nei suoi confronti. Come per il caso dell’asd in possesso del solo codice fiscale, è possibile la registazione ai servizi telematici gratuiti forniti dall’Agenzia delle Entrate per la consultazione del ciclo passivo. Nel caso di possesso del numero di partita IVA è anche prevista la registrazione dell’indirizzo telematico presso il quale attivare la ricezione delle fatture passive, in sostituzione al codice convenzionale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si invita il lettore a leggere i numerosi contributi presenti nelle newsletter periodiche di Fiscosport, per tutte: Sei una a.s.d. con solo codice fiscale e vuoi accedere alle Fatture Elettroniche ricevute? [Aggiornamento]