Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
La normativa non prevede un iter per le due fattispecie proposte dal lettore: le procedure più corrette per la nomina del nuovo Presidente dell’Ente e l’eventuale “uscita” di alcuni associati affinché siano configurati esclusivamente come tesserati sono regolamentate dallo statuto dell’a.s.d.
In linea generale possiamo suggerire che il presidente dia le dimissioni e, nei tempi e con le modalità stabilite dallo statuto, l’organo preposto dallo statuto elegga un presidente nuovo; nel caso in cui lo statuto preveda che subentri il primo dei non eletti, o altre clausole particolari, si segue iter indicato.
Per quanto riguarda i soci, la strada probabilmente più semplice sono le dimissioni; oppure si può valutare una eventuale morosità sul versamento della quota associativa, ad esempio si attende che scada la quota e se l’associato non la rinnova, decade; sottolineiamo comunque che se un socio si comporta correttamente e versa la quota dovuta, non può essere escluso contro il suo volere.
Questo quesito permette di fare alcune riflessioni sulle motivazioni che vogliono portare a queste scelte.
Da quel che si evince dalla domanda, le incombenze prescritte dal legislatore per poter usufruire delle agevolazioni concesse alle associazioni sportive dilettantistiche sembrano tutte adempiute.
Per quanto riguarda il doppio ruolo Presidente-Istruttore, si potrebbe instillare in un verificatore il dubbio di una distribuzione indiretta di utili: ricordiamo in proposito che l’art. 90, Legge n. 289/2002, in tema di divieto di distribuzione anche indiretta di utili, non dà una definizione; si può però ritenere che siano applicabili per analogia le norme stabilite per gli ETS e per le ONLUS, come anche confermato dalla Risoluzione n. 38 del 17 maggio 2010.
La norma sugli ETS considera distribuzione indiretta di utili, art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017:
- La corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h).
Qui poi subentra il problema di quantificare il corretto valore del compenso sportivo, che probabilmente deve essere determinato in sede di direttivo, specificando le qualifiche dello stesso e la ragione per la quale è scelto lui come istruttore rispetto ad altri.
Per quanto riguarda la scelta di distinguere in modo più netto tra associati e tesserati, si rinvia a Barbara Agostinis, Soci e tesserati – Risposta al Quesito dell’Utente n. 23281, in Newsletter n. 2/2019.