Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Rispondiamo seguendo l’ordine delle domande.
1) A norma dell’art. 148, III comma, T.U.I.R., per la SSD “non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti … dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”; di conseguenza perché si tratti di ricavi non commerciali è necessario che:
- si tratti di attività sportiva dilettantistica, e quindi non vi rientra il corrispettivo, o la quota di corrispettivo, relativo all’attività di thermarium, che è sempre commerciale
- la prestazione sia effettuata nei confronti di tesserati; la lettera della legge richiede quindi che il frequentatore sia tesserato nel momento in cui riceve la prestazione, ma la tesi sposata da gran parte della dottrina e soprattutto dall’Agenzia delle Entrate è che egli deve essere tesserato nel momento in cui paga il corrispettivo; il tesseramento deve quindi essere immediato (teoricamente, antecedente almeno di un secondo al pagamento …); nella pratica ci risulta che sia stato ritenuto accettabile che sia tesserato lo stesso giorno, senza andare a sindacare sull’orario ma, ripetiamo, si tratta di una prassi e non necessariamente di una regola generale; e non possiamo ignorare che le conseguenza di una eventuale contestazione su una prassi di portata generale sarebbero molto serie (praticamente tutti gli incassi potrebbero essere considerati commerciali perchè fatto nei confronti di non tesserati)
2) Se non sono rispettati i requisiti di cui qui sopra, e quindi anche la tempistica del tesseramento, il ricavo diviene provento commerciale, soggetto a IVA (da versare al 50%, concorrente alla formazione del plafond, e tassato forfetariamente sul 3%, se in regime 398).
3) Assolutamente no. Come già anticipato, la quota di corrispettivo riferibile all’utilizzo del thermarium è provento commerciale; sul fatto che tale attività sia da considerare “connessa” o “non connessa”, secondo la distinzione operata dalla Circolare 18/2018, si vedano i numerosi articoli pubblicati nelle precedenti Newsletter, da ultimo – con ulteriori rinvii – Legge 398 solo per le attività connesse: la “linea prudente”, in Newsletter n. 9/2019; raccomandiamo di individuare un criterio il più possibile oggettivo per individuare tale quota (ideale è il caso in cui esiste l’abbonamento con e senza thermarium, ovviamente, ma ci risulta ve ne siano sempre meno).
4) Per quanto riguarda i proventi del bar:
- se si aderisce alla citata tesi della Circolare 18/2018 (ampiamente criticata su questa newsletter), si dovrà in primo luogo decidere se la modalità di svolgimento di tale attività portano a configurarla come “connessa” o “non connessa”; nel secondo caso, essa sarà al di fuori del perimetro della legge 398/91 e di conseguenza determinazione dell’IVA ordinaria, non concorso alla formazione del plafond della legge 398/91 e obbligo del registratore di cassa
- se non si aderisce a tale tesi, o se vi si aderisce ma la si considera attività connessa, l’IVA da versare verrà determinata in modo forfetario, i proventi in questione concorrono alla formazione del plafond, e sussiste l’esonero da registratore di cassa stabilito dall’art. 2, I comma lettera “hh”, del D.P.R. 696/1996
Personalmente, come ho già scritto più volte, ritengo tale distinzione non prevista dalla Legge e quindi decisamente contestabile, ma la Circolare le dedica svariate pagine e quindi:
– da un lato, è posibile che in sede di verifica venga applicata senza esitazioni
– se ciò avviene, le conseguenze possono essere estremamente pesanti, non tanto in termini di imposta evasa/non versata, quanto in termini di adempimenti omessi: registrazione dei corrispettivi, presentazione della dichiarazione IVA, installazione e utilizzo del registratore di cassa, ecc. (compresa la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto per omessa emissione di più di tre scontrini in quattro anni…)
– la valutazione se adeguarsi o contestare deve quindi essere effettuata con la massima attenzione e prudenza.