Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Nonostante il quesito abbia a oggetto ancora una volta la questione relativa alle collaborazioni sportive, offre alcuni spunti di riflessione perché diverse sono le modalità utilizzabili nelle due situazioni (retribuzione della segretaria e retribuzione dell’addetta alle pulizie).
Riguardo alla segretaria può trovare applicazione, al ricorrere dei presupposti normativi, l’art. 67 T.U.I.R. (comma 1 lett. m), ai sensi del quale
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
La figura della segretaria è riconducibile al secondo comma della norma, rientrando nelle collaborazioni amministrativo gestionali.
È evidente che i compensi sportivi possano esserle erogati solo in presenza di determinate condizioni. Se, da un lato, è rispettato il requisito oggettivo, posto che, come detto, lo svolgimento dell’attività delle segretaria è riconducibile alle collaborazioni amministrativo gestionale, dall’altro, dovrà accertarsi l’assenza dello svolgimento di attività professionale (si pensi alla ipotesi in cui la persona disponibile a fornire un aiuto esercita la professione di commercialista).
In tal caso, verosimilmente, il professionista sarà in possesso di una partita IVA che lo abilita a emettere regolare fattura per l’attività posta in essere.
I compensi sportivi non possono essere erogati nemmeno qualora il collaboratore sia un dipendente. Una simile qualifica impedisce il trattamento agevolato non solo se il collaboratore è formalmente inquadrato come tale, ma anche là dove, nonostante il diverso inquadramento, si presti a essere riqualificato come lavoratore subordinato, in presenza degli indici di subordinazione (eterodeterminazione dell’attività svolta – orari e compensi -, assoggettamento ai poteri direttivi del “datore di lavoro”).
Non deve trascurarsi il fatto che, seppure le citate forme di collaborazione amministrativo-gestionali siano considerate redditi diversi, dal punto di vista fiscale non esonerano dal rispetto degli adempimenti previsti per le collaborazioni amministrativo gestionali “ordinarie” (si pensi alla preventiva comunicazione al centro per l’impiego e all’iscrizione al Libro Unico del Lavoro).
Con riguardo all’altra forma di collaborazione citata dal lettore, l’addetto alle pulizie, tesserato, non è così scontato il riferimento all’art. 67 T.U.I.R. In particolare, il necessario requisito dell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica non sembra riscontrarsi pacificamente nello svolgimento dell’attività di pulizia dell’impianto nemmeno nel caso in cui il collaboratore che se ne occupa sia un un tesserato, posto che un simile requisito è irrilevante ai sensi della citata disposizione normativa.
Altro profilo dubbio – ai fini della legittima erogazione di tali somme – riguarda il potere direttivo del datore di lavoro (si pensi alla determinazione dell’orario e del compenso da parte del medesimo), per lo più presente in simili situazioni, che porta a riqualificare un simile rapporto di collaborazione amministrativa gestionale nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
A diverse conclusioni può pervenirsi là dove si tratti di un tesserato addetto all’impianto, ovvero alla cura e manutenzione delle attrezzature e dell’impianto, che, oltre ad avere il compito di controllare l’ordinaria manutenzione delle attrezzature, è tenuto a provvedere alla loro sistemazione al termine dell’utilizzo.
Qualora non si intravveda questa possibilità, il collaboratore potrà essere remunerato con le ordinarie forme di retribuzione previste per i lavoratori; si pensi ai voucher, purché sia in possesso dei requisiti e non ricorrano i presupposti di un rapporto di lavoro subordinato.