Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

Sul punto, segnaliamo l’articolo a cura di Maurizio Falcioni, Quota “100” e stato di disoccupazione: dimenticati i compensi sportivi?, in Newsletter n. 16/2019, a cui si rinvia per una trattazione completa della problematica sollevata dal lettore.
Si ricorda, che relativamente alla cosidetta “pensione quota 100”, il comma 3 dell’art. 14 del d.l. 4/2019, indica che la “pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nei limiti di € 5.000,00 lordi annui.“
Ai fini dei compensi sportivi, possiamo affermare che gli stessi non rilevino ai fini del cumulo, sulla base delle seguenti valutazioni:
– innanzitutto, i compensi sportivi sono qualificati quali “redditi diversi” e pertanto non essendo redditi né da lavoro dipendente né da lavoro autonomo, non rilevano ai fini del cumulo;
– inoltre la circolare INPS n. 117 del 9/8/2019 prevede un elenco tassativo di redditi che non rilevano ai fini della incumulabilità, tra i quali: indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del T.U.I.R.